Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37213 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37213 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato ad Augusta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catania in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per due episodi di evasione dal luogo dov’era ristretto agli arresti domiciliari, da lui commessi il 7 marzo 2017, alle ore 20.00 e, poi, a mezzanotte.
Il suo ricorso consta di quattro motivi:
nullità della sentenza e, comunque, vizio di motivazione, perché il fatto accertato sarebbe diverso da quello contestato, essendo state poste a fondamento della decisione risultanze probatorie relative ad un suo allontanamento avvenuto
in un giorno diverso: obiezione, questa, disattesa dal giudice d’appello con motivazione apparente;
II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, con riferimento al primo episodio: l’allontanamento da casa ha avuto durata modestissima e la sentenza esclude tale ipotesi, peraltro solamente in forma dubitativa, sulla base di semplici congetture, non specificando quale sarebbe la soglia temporale rilevante a tal fine;
III) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’esimente dello stato di necessità, anche soltanto putativo, per il secondo episodio: egli assume di essersi trovato in stato d’incoscienza, dovuto all’assunzione di alcool e farmaci, avendo perciò ritenuto di poter uscire dall’abitazione in cerca di aiuto; in ogni caso, ricorrerebbero gli estremi della forza maggiore, in quanto, solo in casa, ubriaco e privo di telefono, egli si è trovato costretto ad uscire per cercare soccorso;
IV) omessa motivazione sull’applicazione della recidiva, essendosi la sentenza limitata a rilevare l’esistenza delle precedenti condanne.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso è semplicemente reiterativo del corrispondente motivo d’appello, omettendo qualsiasi obiezione critica alla sentenza impugnata, che ha specificamente rilevato come le prove raccolte – verbali d’arresto, testimonianze e finanche l’interrogatorio dell’imputato – abbiano riguardato gli allontanamenti oggetto d’imputazione.
Anche la seconda doglianza non può essere ammessa, richiedendosi a questa Corte una valutazione sul merito del diniego della particolare tenuità del fatto e non sulla coerenza logica della relativa motivazione: la quale, invece, si presenta sicuramente persuasiva, avendo altresì evidenziato la pretestuosità e banalità della giustificazione addotta (necessità di svago). Peraltro, la deduzione difensiva si fonda su un dato semplicemente ipotetico (quello della breve durata dell’allontanamento, pari, cioè, al tempo di attesa degli agenti di polizia giudiziaria presso l’abitazione dell’imputato), che la sentenza plausibilmente reputa improbabile sulla base del complessivo comportamento dell’imputato, il quale ha immediatamente reiterato la violazione.
Inammissibile, perché manifestamente infondato, oltre che anch’esso semplicemente reiterativo dell’analogo motivo di gravame, è il terzo motivo, in tema di stato di necessità.
La circostanza per la quale l’imputato avrebbe anche soltanto temuto di trovarsi in una situazione di pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla propria persona costituisce una pura asserzione, non sorretta logicamente da alcun elemento di fatto, ma anzi smentita dalla volontarietà della procurata condizione di ubriachezza.
Inammissibile, poi, è anche la censura riguardante l’ipotizzabilità della forza maggiore: non solo perché non proposta al giudice d’appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), non trovandosene traccia in sentenza; ma anche perché manifestamente inconferente, riguardando essa l’ipotesi della condotta oggetto di costrizione ab extrinseco, per circostanze oggettive o per mano altrui, non configurabile nel caso di specie.
Merita di essere accolta, invece, la doglianza riguardante la carenza di motivazione in punto di recidiva.
La sentenza, infatti, si limita a dar rilievo al semplice dato formale dell’aver l’imputato commesso il fatto nei cinque anni dalla definitività delle condanne precedentemente riportate (pag. 4), non adempiendo, perciò, allo specifico dovere di motivazione della maggiore pericolosità del reo, necessaria per il riconoscimento della circostanza e ravvisabile allorquando la condotta giudicata costituisca significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (vds. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, 2012, COGNOME, Rv. 251690; e, fra molte altre, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782).
Su questo punto, dunque, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio, onde consentire la necessaria integrazione della motivazione.
Dovendo tale decisione essere rivista soltanto su aspetti riguardanti il trattamento sanzionatorio, essa va dichiarata irrevocabile nella parte relativa all’accertamento della colpevolezza, a norma dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
i t7 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordi all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.