Recidiva e Aumento di Pena: La Cassazione Chiarisce il Ruolo del Giudice
L’applicazione della recidiva rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penale, incidendo direttamente sull’entità della pena inflitta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che guidano la valutazione del giudice in materia, sottolineando l’importanza di una motivazione concreta sulla pericolosità sociale del reo. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere meglio i confini del potere discrezionale del magistrato.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro l’Applicazione della Recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva. La difesa sosteneva che la motivazione della Corte territoriale fosse mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, si contestava il fatto che non fosse stata dimostrata una maggiore pericolosità del soggetto in relazione al nuovo reato commesso. L’obiettivo del ricorrente era, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, ritenendo ingiustificato l’aggravamento della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo i motivi proposti come ‘manifestamente infondati, assolutamente privi di specificità e del tutto assertivi’. Questa pronuncia conferma la validità della decisione presa nei precedenti gradi di giudizio e consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia di recidiva.
La Corte ha stabilito che l’imputato, oltre a dover pagare le spese processuali, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso, quando non sia ravvisabile un’assenza di colpa nel determinarla.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e la Valutazione della Pericolosità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero operato una valutazione logica e congrua, giustificando l’applicazione della recidiva sulla base di elementi concreti.
I giudici avevano considerato i numerosi precedenti penali dell’imputato, commessi anche sotto diverse generalità, che spaziavano da reati contro la persona e la fede pubblica a violazioni in materia di immigrazione, fino a ripetuti reati legati agli stupefacenti. In particolare, è stata richiamata una precedente condanna a oltre cinque anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo la Corte, le nuove condotte criminose non potevano che essere interpretate come una ‘manifestazione di una maggiore pericolosità sociale’. A rafforzare tale valutazione, è stato sottolineato anche lo stato di disoccupazione dell’imputato, visto come un ulteriore elemento di contesto.
La Cassazione ha quindi ribadito un principio consolidato: l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice. Su quest’ultimo incombe l’onere di fornire una motivazione adeguata, che si concentri sull’idoneità della nuova condotta a rivelare una ‘maggior capacità a delinquere’ del reo. Non è necessaria una prova analitica per ogni singolo precedente, ma una valutazione complessiva che giustifichi l’aumento di pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che un ricorso contro l’applicazione della recidiva deve essere specifico e non può limitarsi a contestazioni generiche sulla motivazione. È necessario individuare profili di illogicità manifesta o di contraddittorietà palese nel ragionamento del giudice.
In secondo luogo, viene riaffermata la centralità della valutazione sulla pericolosità sociale del reo. Elementi come la gravità e la natura dei precedenti penali, la loro vicinanza temporale e la tipologia del nuovo reato sono tutti fattori che il giudice può e deve considerare per motivare la sua decisione. La sentenza chiarisce che il potere discrezionale del giudice non è arbitrario, ma deve essere ancorato a una verifica concreta degli elementi indicativi di una maggiore propensione a delinquere.
Quando un giudice può applicare l’aumento di pena per la recidiva?
Il giudice può applicare l’aumento di pena per la recidiva quando, esercitando il suo potere discrezionale, fornisce un’adeguata motivazione che dimostri come la nuova condotta criminosa sia idonea a rivelare una maggiore capacità a delinquere del reo, basandosi su elementi concreti come la natura e la pluralità dei precedenti penali.
È sufficiente una contestazione generica per annullare l’applicazione della recidiva?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio perché i motivi erano generici, assertivi e privi di specificità. Per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, è necessario indicare vizi specifici nella motivazione del giudice, come la manifesta illogicità o la contraddittorietà.
Quali fattori possono indicare una ‘maggiore pericolosità sociale’ del reo?
Secondo la sentenza, diversi fattori possono indicare una maggiore pericolosità sociale, tra cui: la presenza di numerosi e ripetuti precedenti penali per reati di diversa natura (contro la persona, la fede pubblica, in materia di stupefacenti), una specifica condanna precedente a una pena significativa e anche circostanze personali come l’assenza di un’occupazione lavorativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato che la recidiva contestata è stata congruamente ritenuta ed applicata dal giudice di primo grado in ragione dei precedenti riportati dall’odierno imputato sotto le diverse generalità di COGNOME NOME e di NOME non solo per reati contro la persona, la fede pubblica ed in materia di immigrazione ma anche per ripetute violazioni alla disciplina stupefacenti. Si ricorda in sentenza che a suo carico risulta in particolare una condanna ad anni 5, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 20.000,00 di multa riferita a plurime condotte di detenzione di sostanze stupefacenti in violazione dell’art 73, comma 1, d.P.R. 309/90 in relazione alle quali le condotte oggetto del presente giudizio non possono che essere considerate manifestazione di una maggiore pericolosità sociale. Sotto tale profilo si evidenzia anche che l’imputato risulta essere privo di qualsiasi occupazione lavorativa.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente
N. 233/2024 COGNOME R.G.
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pricnte.