Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Tunisia il 08/11/1996
avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte di appello di Bologna
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sussistenza della recidiva con rigetto, nel resto, del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna, emessa con rito abbreviato condizionato dal Giudice per le indagini preliminari, di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto gr. 135 di cocaina, contenuta in nove involucri con all’interno n. 369 confezioni termosaldate, di cui 55 gr. con una percentuale di principio attivo dell’85% (pari
a 46,75 gr.) e 80 gr. con una percentuale di principio attivo dell’84,9°/0 (pari a 87,92 gr.).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990.
Nella prospettazione difensiva non sussistono gli elementi per affermare il concorso nella detenzione dell’intero quantitativo di stupefacente, dovendosi, piuttosto, ritenere il ricorrente responsabile soltanto della detenzione del minor quantitativo di 53 gr. di cocaina. In relazione a tale condotta la fattispecie va riqualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la polizia giudiziaria ha assistito al confezionamento di tutto lo stupefacente poi sequestrato da parte di entrambi gli imputati, che sono stati fermati e arrestati al termine dell’attività. Con motivazione logica e immune da vizi la Corte ha ritenuto impossibile scindere il quantitativo e le dosi rinvenute tra i due imputati, che hanno agito in concorso tra loro confezionando, insieme, tutto lo stupefacente rinvenuto.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Ai fini della sussistenza della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve attenere, in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., al rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, evidenziando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa
di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano, Rv. 284425 – 01).
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi.
La sentenza di primo grado ha, infatti, ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale in quanto l’ultima condanna è molto recente e attiene ad un fatto del 2021. Il giudice di appello, investito di uno specifico motivo di ricorso, si è limitato ad evidenziare che la recidiva non poteva essere esclusa, senza nulla aggiungere.
Non sono stati indicati, in particolare, gli elementi di valutazione sulla base dei quali il fatto per cui si procede è stato ritenuto sintomo di maggior colpevolezza dell’imputato o indicativo di una sua più spiccata pericolosità sociale.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, affinché colmi le lacuna della motivazione sopra evidenziata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per altro giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 05/12/2024.