Recidiva Misura Alternativa: la Cassazione Conferma il Diniego
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 48146 del 2023 offre un importante chiarimento sui criteri di concessione delle misure alternative alla detenzione, specialmente in casi di recidiva misura alternativa. La Corte ha stabilito che la commissione di un nuovo reato, dopo aver già beneficiato in passato di un percorso alternativo al carcere, costituisce un valido e logico motivo per negare una nuova misura, in quanto sintomo del fallimento del precedente percorso rieducativo e di un persistente pericolo di recidiva.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva respinto la sua richiesta di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione, finalizzata al suo reinserimento sociale. Il ricorrente lamentava una presunta ‘illogicità’ nella motivazione del Tribunale, sostenendo che la decisione fosse infondata.
Il Tribunale, tuttavia, aveva basato il suo diniego su una constatazione fattuale precisa: il richiedente aveva commesso un nuovo reato dopo aver già espiato una condanna precedente proprio attraverso una misura alternativa. Questo fatto, secondo i giudici di merito, dimostrava che il percorso rieducativo precedente non aveva avuto successo e non era riuscito a contenere la sua pericolosità sociale.
La Valutazione sulla Recidiva Misura Alternativa della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando il motivo addotto come ‘manifestamente infondato’. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassazione ha ritenuto il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza non solo non illogico, ma ‘strettamente logico’.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come sia del tutto coerente desumere l’inidoneità di una nuova misura alternativa dal fallimento di quella precedente. Se un percorso finalizzato alla rieducazione e al contenimento del pericolo di recidiva si conclude con la commissione di un nuovo crimine, è logico dedurre che tale strumento non sia adeguato per il soggetto in questione.
le motivazioni
La Corte ha rafforzato la sua posizione richiamando la propria giurisprudenza consolidata. In particolare, ha evidenziato come sia corretto che il giudice di sorveglianza tragga il proprio convincimento sulla sussistenza del pericolo di recidiva anche dalla gravità del nuovo reato commesso. La decisione del Tribunale, quindi, non era viziata da alcuna illogicità, ma era anzi fondata su due pilastri solidi e coerenti:
1. Il fallimento del precedente percorso rieducativo: L’aver commesso un nuovo reato dimostra che la precedente misura alternativa non ha sortito l’effetto sperato.
2. La valutazione della pericolosità attuale: La gravità del nuovo reato commesso è un indicatore attendibile della persistenza del pericolo di recidiva.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’ambito dell’esecuzione penale: le misure alternative non sono un diritto automatico, ma una possibilità subordinata a una valutazione prognostica positiva sulla capacità del condannato di reinserirsi socialmente e di astenersi dal commettere ulteriori reati. La recidiva misura alternativa diventa un ostacolo concreto quando dimostra, con i fatti, che il percorso di recupero esterno al carcere si è già rivelato inefficace per quel determinato individuo. La decisione del giudice deve basarsi su elementi concreti, e il comportamento del condannato successivo a una precedente condanna è, senza dubbio, uno dei più rilevanti.
Commettere un nuovo reato dopo una misura alternativa impedisce di ottenerne un’altra?
Sì, secondo questa ordinanza, la commissione di un nuovo reato dopo aver già beneficiato di una misura alternativa è un elemento logico e fondamentale che il giudice può usare per ritenere il condannato non idoneo a una nuova misura. Dimostra infatti il fallimento del precedente percorso rieducativo e un concreto pericolo di recidiva.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, ovvero una presunta illogicità nella decisione del Tribunale di Sorveglianza, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha ritenuto il ragionamento del Tribunale non solo logico, ma strettamente coerente e giuridicamente corretto.
Quali elementi considera il giudice per valutare il pericolo di recidiva?
Il giudice valuta il pericolo di recidiva basandosi su elementi concreti. Come chiarito dalla Corte, questi includono non solo la commissione di un nuovo reato dopo una precedente condanna (specialmente se espiata con misura alternativa), ma anche la gravità stessa del nuovo reato commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48146 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48146 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto deduce una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che non è illogico, ed anzi è strettamente logico, che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla inidoneità della misura alternativa richiesta per il reinserimento sociale del condannato dalla avvenuta commissione di un reato da parte dello stesso dopo che una precedente pena era stata espiata mediante una precedente misura alternativa, che non ha pertanto sortito effetto sulla rieducazione dello stesso e sul contenimento del pericolo di recidiva; nè è illogico, ed anzi è coerente con la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla esistenza del pericolo di recidiva dalla gravità del reato commesso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.