Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Viterbo il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 14/03/2023 della Corte di appello di Bologna, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva, con conclusioni e richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado, della parte civile COGNOME NOME, a firma del difensore AVV_NOTAIO, in data 12/03/2024;
lette le conclusioni della difesa dell’imputata ricorrente, a firma AVV_NOTAIO, in data 22/03/2024;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14/03/2023, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 07/05/2014 nei confronti di NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine ai capi B (artt. 110, 582, 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.) e C (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 I. 110/1975) per essere gli stessi estinti per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo capo A (artt. 110, 56, 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro 800 di multa, con revoca della pena accessoria e condanna alle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione avendo il giudice di primo grado utilizzato nei confronti della COGNOME gli atti raccolti a carico del coimputato COGNOME, la cui posizione era stata stralciata avendo lo stesso patteggiato la pena.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’omessa esclusione della recidiva.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo proposto, risultando inammissibile nel resto.
Il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità del delitto di tentata rapina, è
indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (v. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si afferma che “quanto alla responsabilità per la condotta di cui al capo A, in concorso con il COGNOME, deve premettersi che non è in discussione né oggetto di gravame la responsabilità del compagno dell’appellante quanto alla tentata rapina alla tabaccheria, né l’individuazione e l’identificazione della COGNOME come presente ai fatti ed intervenuta nell’ultima fase della rapina, quando ha aiutato il compagno a divincolarsi delle persone intervenute …”), laddove correttamente si indicano le prove a sostegno del concorso nel suddetto delitto da parte della ricorrente. Dette censure devono considerarsi come non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si afferma testualmente che “… non possono essere concesse le invocate attenuanti generiche in assenza di altri elementi positivamente valutabili, a fronte dei vari precedenti penali anche specifici e del fatto che la COGNOME non ha assolutamente mostrato di aver preso coscienza delle proprie condotte assumendosi le proprie responsabilità per questo fatto …”), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl altri da tale valutazione (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419). Invero, il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E pertanto sufficiente – come avvenuto nella fattispecie – il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputata, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità
(cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248737).
Le medesime conclusioni non si possono invece trarre con riferimento all’ulteriore profilo ivi dedotto relativo all’omessa esclusione della recidiva, su cui il provvedimento impugnato è del tutto silente, pur in presenza di specifico motivo di gravame: circostanza che impone l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dei benefici di legge, è generico per indeterminatezza ed omette di considerare che i precedenti penali anche specifici dell’imputata ne costituivano insormontabile ragione ostativa.
5. Da qui:
-l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna;
-la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso e l’irrevocabilità del giudizi di responsabilità;
-la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, spese che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 27/03/2024.