Recidiva e Giudizio di Rinvio: I Limiti alle Nuove Censure
L’applicazione della recidiva è uno degli aspetti più delicati del diritto penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione procedurale, chiarendo i confini invalicabili del giudizio di rinvio e l’impossibilità di introdurre nuove doglianze non sollevate nel ricorso originario. La decisione sottolinea il rigore formale che governa i ricorsi e le conseguenze di una strategia difensiva non completa sin dal primo grado di impugnazione.
I Fatti del Caso: un Ricorso Complesso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, pronunciata in sede di rinvio. Inizialmente, la Corte di Cassazione aveva annullato una precedente decisione proprio sul punto della recidiva. Il motivo di annullamento era specifico: la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva a fronte di un unico precedente penale dell’imputato, risalente a oltre cinque anni prima del nuovo reato.
Nella nuova sentenza emessa a seguito del rinvio, la Corte d’Appello aveva nuovamente confermato la recidiva, motivando la sua decisione sulla base del certificato penale del ricorrente. Contro questa seconda decisione, la difesa ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione, cambiando però il focus della censura. Se prima si contestava l’esistenza dei presupposti “formali” (la presenza di condanne rilevanti), ora si contestava la congruità della motivazione sui presupposti “sostanziali”: perché il nuovo reato doveva essere considerato espressione di una “ingravescente pericolosità criminale”?
La Decisione della Cassazione e l’Applicazione della Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’effetto devolutivo limitato del giudizio di rinvio. Questo significa che il giudice del rinvio deve attenersi esclusivamente ai punti specifici per cui la Cassazione ha ordinato un nuovo esame. Di conseguenza, anche il successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio è vincolato a tali punti.
Le Motivazioni: Il Principio di Devoluzione nel Giudizio di Rinvio
La Corte ha spiegato che la difesa, introducendo una censura sulla mancata motivazione della pericolosità sociale, ha sollevato un argomento completamente nuovo, mai avanzato nel primo ricorso. La questione della valutazione “sostanziale” della recidiva non era stata oggetto del precedente annullamento, che si era concentrato unicamente sull’aspetto “formale” della preesistenza di condanne. Pertanto, questa nuova doglianza non poteva essere considerata “assorbita” dal motivo accolto in precedenza né poteva essere proposta per la prima volta in questa fase avanzata del procedimento. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (n. 42329/2022) per rafforzare il concetto che le questioni non dedotte con il ricorso originario non possono trovare ingresso nel giudizio di rinvio. La strategia difensiva deve essere completa fin da subito, poiché le omissioni non possono essere sanate in un secondo momento.
La Distinzione tra Presupposti “Formali” e “Sostanziali” della Recidiva
È cruciale comprendere la distinzione operata dalla Corte. I presupposti “formali” della recidiva attengono alla semplice verifica della presenza di una o più condanne definitive precedenti. I presupposti “sostanziali”, invece, richiedono una valutazione più approfondita da parte del giudice, il quale deve accertare se il nuovo reato sia effettivamente sintomo di una maggiore pericolosità del reo e di una sua tendenza a delinquere. La difesa, avendo inizialmente contestato solo i primi, si è preclusa la possibilità di discutere i secondi in una fase successiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sulla Recidiva
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una strategia processuale attenta e completa sin dal primo ricorso in Cassazione. Gli avvocati devono articolare tutte le possibili censure, sia formali che sostanziali, per evitare che una di esse venga dichiarata inammissibile in una fase successiva. La decisione conferma che il giudizio di rinvio non è una seconda opportunità per rivedere l’intero processo, ma un momento circoscritto alla correzione di specifici errori indicati dalla Suprema Corte. Per gli imputati, ciò significa che l’esito del ricorso dipende in modo cruciale dalla completezza e dalla precisione delle argomentazioni legali presentate nel primo e unico ricorso ammissibile.
È possibile introdurre nuovi motivi di ricorso nel giudizio di rinvio?
No, l’ordinanza chiarisce che il giudizio di rinvio è strettamente limitato ai punti annullati dalla Corte di Cassazione. Non è consentito introdurre censure nuove che dovevano essere sollevate nel ricorso originario.
Qual era il problema con la contestazione della recidiva in questo caso?
Il ricorso originario contestava la recidiva solo sui presupposti “formali” (l’esistenza di precedenti penali validi). Nel giudizio di rinvio, la difesa ha tentato di contestarla sui presupposti “sostanziali” (la mancata prova di una crescente pericolosità criminale), un motivo considerato nuovo e quindi inammissibile a quel punto del processo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente, come in questo caso, viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che, con l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva in quanto la Corte territoriale, pronunciandosi in sede di rinvio dall’annullamento pronunciato con sentenza n. 172 del 2023 della VI Sezione di questa Corte, non avrebbe motivato in merito ai presupposti sostanziali per ritenere che il fatto per cui si procede sia espressione di ingravescente pericolosità criminale limitandosi ad evocare le precedenti condanne;
rilevato che il motivo di ricorso che era stato accolto dalla S.0 aveva riguardato la censura relativa alla insussistenza di precedenti condanne valorizzabili ai fini della recidiva avendo la VI Sezione osservato che “… la sentenza impugnata ha omesso del tutto di argomentare sul motivo di appello riguardante la ritenuta insussistenza della recidiva specifica contestata a COGNOME perché gravato da un unico precedente penale, definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile il 16 febbraio 2016, antecedente di oltre cinque anni rispetto al reato per cui è processo commesso il 20 settembre 2021″ ma che, su tale aspetto, la sentenza rescissoria ha motivato in termini puntuali alla luce del certificato penale del ricorrente (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica);
ritenuto che il ricorso contesta la congruità della motivazione non più sul piano della esistenza di condanna preesistenti, questione compiutamente scrutinata dalla Corte, ma, questa volta, sulle ragioni “sostanziali” per le quali il fatto qui giudicato è stato ritenuto espressione di una ingravescente pericolosità criminale, introducendo in tal modo una censura non consentita in sede di rinvio poiché mai avanzata in precedenza e che, pertanto, non poteva nemmeno ritenersi “assorbita” dall’accoglimento del motivo articolato sul piano dei presupposti “formali” della recidiva (cfr., Sez. 5 – , n. 42329 del 20/10/2022, COGNOME, Rv. 283877 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore