Recidiva e ricorso in Cassazione: i limiti di legge
La recidiva è un istituto fondamentale del diritto penale che incide pesantemente sulla determinazione della pena. Quando un soggetto commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva, il sistema giudiziario risponde con un rigore accresciuto. Tuttavia, la possibilità di contestare tale aggravante non è illimitata nel tempo e nello spazio processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi essenziali sulla procedibilità dei motivi di ricorso, evidenziando come la strategia difensiva debba essere cristallizzata già nelle fasi di merito per evitare l’inammissibilità.
L’applicazione della recidiva nel processo
Il giudizio di legittimità non permette di introdurre elementi di novità rispetto a quanto discusso nei gradi precedenti. Se una questione, come il riconoscimento della recidiva, non è stata oggetto di specifico motivo di appello, essa non può essere dedotta per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte. Questo limite serve a garantire la stabilità delle decisioni e la corretta gerarchia delle fasi processuali. Presentare doglianze inedite in terzo grado rende il ricorso privo di fondamento giuridico, portando inevitabilmente alla sua reiezione.
Il bilanciamento delle circostanze
Oltre alla novità dei motivi, la Corte ha analizzato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva specifica. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione logica e dettagliata sulla scelta della pena, tale valutazione diventa insindacabile in sede di legittimità. La discrezionalità del magistrato, se supportata da una motivazione coerente, resiste alle censure difensive che mirano a una semplice rivalutazione dei fatti. La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella quantificazione della sanzione se l’iter logico seguito è corretto.
Conseguenze dell’inammissibilità
Presentare un ricorso privo di fondamenta o basato su motivi non consentiti comporta sanzioni pecuniarie significative. Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è tenuto a versare una somma alla Cassa delle Ammende. Questo meccanismo scoraggia l’uso strumentale del terzo grado di giudizio e previene il sovraccarico del sistema giudiziario, punendo le condotte processuali negligenti o dilatorie.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sull’assenza di un confronto reale tra i motivi di ricorso e la sentenza impugnata. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché estraneo al perimetro del giudizio di appello. Gli altri motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze, sono stati respinti poiché la sentenza di secondo grado appariva sorretta da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici. Il giudice di merito aveva già esaminato adeguatamente le deduzioni difensive, rendendo il giudizio finale non censurabile in questa sede.
Le conclusioni
In conclusione, l’esito del giudizio evidenzia l’importanza di una difesa tecnica puntuale sin dalle prime battute del processo. La mancata impugnazione di un punto specifico in appello preclude definitivamente la possibilità di rimediare in Cassazione. La conferma della pena e la condanna alle spese sottolineano la necessità di valutare con estrema attenzione la fondatezza dei motivi di ricorso prima di procedere con l’impugnazione di legittimità, al fine di evitare aggravi economici e sanzioni processuali.
Si può contestare la recidiva direttamente in Cassazione se non è stato fatto in appello?
No, i motivi di ricorso devono essere stati precedentemente sottoposti al vaglio del giudice di appello, altrimenti vengono dichiarati inammissibili per novità della questione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come viene valutato il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva?
Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità; se la motivazione è logica e completa, la Cassazione non può intervenire per modificare la misura della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50227 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il inerente al riconoscimento della recidiva, risulta estraneo al devoluto con l’appello e non essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità mentre gli altri due, affer giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva, specifica e infraquinquennale, contestat ritenuta nonche alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, non si confrontano con l sentenza impugnata che su tali punti, di contro, appare sorretta da sufficiente e non illog motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio d merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.