Recidiva e ricorso in Cassazione: quando il controllo di merito è definitivo
Il tema della recidiva rappresenta uno dei punti più delicati nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena e sull’accesso a eventuali benefici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare l’applicazione di questa aggravante davanti ai giudici di legittimità.
L’oggetto della contestazione
Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello focalizzando le proprie lamentele esclusivamente sulla conferma della recidiva. Secondo la difesa, la motivazione dei giudici di secondo grado non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’aggravamento del trattamento sanzionatorio.
La valutazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha però respinto fermamente l’impugnazione. I giudici hanno evidenziato come il motivo di ricorso fosse smentito dal contenuto stesso della sentenza impugnata. Il provvedimento della Corte di Appello risultava infatti sorretto da indicazioni adeguate e non illogiche, frutto di un esame puntuale delle deduzioni difensive.
La recidiva nel giudizio di legittimità
Il principio cardine ribadito in questa sede è che il giudizio sulla recidiva appartiene al merito. Se il giudice di merito fornisce una spiegazione razionale e basata sugli atti, la Cassazione non può sostituirsi ad esso per una nuova valutazione dei fatti. La funzione della Suprema Corte è infatti limitata al controllo della logicità e della correttezza giuridica della motivazione.
Implicazioni processuali ed economiche
L’inammissibilità del ricorso non comporta solo la conferma della condanna, ma genera anche conseguenze economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità obbliga al pagamento delle spese del procedimento e, quasi sempre, al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nella manifesta infondatezza delle doglianze difensive. La Corte ha accertato che i giudici di merito avevano correttamente analizzato il profilo del reo e la natura dei precedenti, fornendo una giustificazione logica per l’applicazione della recidiva. Quando la motivazione è esente da vizi logici e risponde puntualmente alle obiezioni della difesa, il sindacato di legittimità si arresta, rendendo il ricorso privo di basi giuridiche solide.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sentenza conferma che la contestazione della recidiva in Cassazione richiede la dimostrazione di una reale mancanza di logica o di un errore di diritto nella sentenza impugnata. La semplice divergenza di opinioni sulla valutazione della pericolosità sociale del reo non è sufficiente per ottenere un annullamento della decisione di merito, esponendo anzi il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Quando il ricorso in Cassazione sulla recidiva viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando la sentenza di merito è già supportata da una motivazione logica, coerente e puntuale che giustifica l’applicazione dell’aggravante.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, solitamente compresa tra mille e tremila euro.
La Cassazione può rivalutare i fatti relativi alla recidiva?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità e della logicità della motivazione; non può compiere un nuovo esame dei fatti o della pericolosità del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50198 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospettato, inerente a motivazione spesa nel confermare la recidiva, è immediatamente smentito dal portato delle argomentazioni spese sul punto, risultando la sentenza gravata sorretta da indicazioni adeguate e non illogiche, frutto di una puntuale esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rende il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.