Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3722 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3722 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condanNOME alla pena di mesi 9 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per av qualità di pusher, detenuto con finalità di spaccio grammi 2,5895 netti di sostanza stupefacent del tipo cocaina, suddivisa in sei involucri contenente principio attivo utile per n. 14 dosi.
Il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di le in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
Il giudice, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, deve valutare reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolo suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del m e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, 27/05/2010 35738). Nel caso di specie il COGNOME ha numerosi precedenti penali, dal 2007 al 2021, anche per reati contro il patrimonio, lesioni ed evasione, e pertanto il giudice ha ritenuto che i contestato nell’odierno procedimento sia espressivo di una persistente pericolosità. particolare, il giudice ha evidenziato le modalità tipiche di un’attività stabile e organizz la suddivisione dello stupefacente in involucri pronti per la cessione, per la presenza di vedetta e per la disponibilità di una somma di danaro in contanti (325 euro).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente