Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37157 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Agrigento il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha Confermato la sentenza in data 24 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) degli pneumatici di un furgone di proprietà di NOME COGNOME, reato commesso in data 30 maggio 2021.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. essendo stata fondata l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni non credibili e non riscontrate di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, soggetti portatori di profonda acredine nei confronti del COGNOME. A ciò si aggiunge che l’imputato non avrebbe potuto allontanarsi da proprio domicilio per commettere il fatto in quanto all’epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce della modestia dei fatti.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen. non avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sulla ritenuta applicazione della contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in relazione all’art. 131-bis cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, riproduttivo di profili di censura già
– Relatore –
Ord. n. sez. 12925/2025
CC – 23/09/2025
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 1 a 3);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il racconto dei testi Ł stato motivatamente ritenuto attendibile e che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non emergente nel caso in esame.
Considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza investe anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso avendo la Corte territoriale (in conformità a ciò che aveva fatto il Tribunale) motivato in modo adeguato e conforme ai principi di diritto che regolano la materia sia con riguardo alle ragioni per le quali non ha ritenuto di riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche, sia a quelle per le quali ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 94, comma 4, cod. pen. (v. pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata) evidenziando sia la mancata resipiscenza dell’imputato, sia l’elevata e preoccupante pericolosità sociale dello stesso;
ch e, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, risulta essere stato correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che , con riguardo alla recidiva, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Considerato, infine, che la valutazione di manifesta infondatezza investa anche il quarto motivo di ricorso avendo la Corte territoriale (v. pagg. 5 e 6) anche in questo caso, con una valutazione di merito adeguata e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia e, in quanto tale, priva di vizi rilevabili in sede di legittimità, debitamente spiegato le ragioni per le quali si Ł ritenuto di non riconoscere la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME