Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2032 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2032 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME NOME n. a Bitonto il DATA_NASCITA
NOME n. a Vercelli il DATA_NASCITA
NOME NOME n. a Bari il DATA_NASCITA
NOME n. a Bitonto il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. in Germania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME INDIRIZZO Acquaviva delle Fonti il 2/2/1981
NOME NOME n. a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 26/9/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
letta la memoria di replica a firma dell’AVV_NOTAIO per l’imputato COGNOME NOME e la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno illustrato i motivi, chiedendone l ‘ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 7/10/2022, dato atto dell’intervenuta rinunzia degli imputati ai motivi di merito, ha così statuito:
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con la continuazione ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, ha rideterminato in anni due, mesi sei, giorni dieci di reclusione ed euro 3666,67 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui ai capi 1,3,4,34,45,46;
ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME per i delitti ascrittile ai capi 1) e 6) in anni due,mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 2866,67 di multa, sostituendo la pena detentiva con l’esecuzione di lavori di pubblica utilità per una durata corrispo ndente;
-riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME per i delitti ascrittigli ai capi 7,8,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,33 in anni cinque, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 6333,34 di multa;
-riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME per i delitti ascrittigli ai capi 1,2,3,4,38,45,46,47,48,49,57 in anni sette, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 6.733,34 di multa;
-dichiarata la parziale estinzione per maturata prescrizione del delitto di cui al capo 5, riqualificato ai sensi degli artt. 648 e 493ter cod.pen.,ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 648 cod.pen. in anni due di reclusione ed euro duemila di multa, assolvendolo dai delitti ascritti ai capi 1 e 31 per non aver commesso il fatto;
-ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui ai capi 1,22,23,24,27,28,31,33,34,39,41 in anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 20.667,00;
ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti ascrittigli ai capi 1,5,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42 in anni sette, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 21.066,67 di multa.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 , comma 1, disp. att. cod.proc.pen.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME
2.1 L’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti in ragione dell’ottimo comportamento processuale dell’imputata e della rinuncia a tutti i motivi concernenti la responsabilità, ha ritenuto di confermare gli aumenti irrogati a titolo di continuazione nella misura complessiva di anni uno e mesi due di reclusione. La rideterminazione del trattamento sanzionatorio effettuata dalla sentenza impugnata viola i parametri dosimetrici in quanto non tiene conto dello stato di incensuratezza della ricorrente e del fatto che la stessa ha agito senza avere consapevolezza del contesto in cui si inserivano le sue azioni, costituendo un mero strumento nelle mani del RAGIONE_SOCIALE del quale era dipendente. Ugualmente pretermesse, ad avviso del difensore, risultano le condizioni personali dell’imputata e la condotta contemporanea e susseguente al reato.
AVV_NOTAIO nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE
3. La violazione dell’art. 81 cod.pen. nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove acquisite nelle sentenze di merito in riferimento alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Torino del 19/12/2022, irrevocabile il 21/3/2023.
Il difensore premette che in sede di gravame e con la memoria versata in atti la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione veniva argomentata sulla scorta del fatto che l’associazione per delinquere a giudizio dinanzi l’ RAGIONE_SOCIALE aveva commesso, tra l’altro, delitti di riciclaggio tramite società-schermo, costituite a detto specifico scopo dal commercialista COGNOME e dalla sua collaboratrice, odierna ricorrente, e che dinanzi l’ RAGIONE_SOCIALE. torinese il COGNOME e la COGNOME erano stati giudicati per fatti di riciclaggio e autoriciclaggio commessi attraverso l’utilizzo di società dagli stessi gestite, divenute collettori dei proventi di reati fiscali. L’identità dello schema operativo e la circostanza che la società di diritto ungherese RAGIONE_SOCIALE fosse il terminale del riciclaggio, secondo il difensore, avrebbe dovuto condurre a riconoscere il vincolo della continuazione. La Corte di merito ha valorizzato a fini reiettivi la diversità del contesto territoriale e dei soggetti in favore dei qual i l’imputata COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME operavano, assumendo, altresì, che i beni riciclati erano provento non di reati fiscali ma di delitti di bancarotta fraudolenta. Secondo il difensore i giudici d’appello hanno omesso di considerare l’accertamento dei fatti compiuto in sede di cognizione e trasfuso nelle sentenze di mer ito, trascurando l’omogeneità delle condotte, la loro sovrapposizione
temporale, l’identità del meccanismo riciclatorio , limitandosi al solo esame delle imputazioni. Hanno, in particolare, svalutato il fatto che in entrambi i procedimenti risulta che la RAGIONE_SOCIALE ha operato come longa manus del commercialista COGNOME in relazione all’intestazione di alcune società-schermo allo scopo di consentire la consumazione dei delitti di riciclaggio; che dette società con denominazioni ricorrenti erano strumentali all’occultamento della provenienza illecita delle somme che vi venivano conferite; che la NOME operava sempre dallo studio di Trecate e le condotte sono temporalmente sovrapponibili.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME
La contraddittorietà della motivazione in relazione alla conferma della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione. L’inosservanza dell’art. 648bis cod.pen, e l’illegalità della pena.
Il difensore lamenta che la Corte di merito, pur avendo dato atto dell’intervenuta rinuncia agli importanti ed articolati motivi di gravame proposti e della confessione resa in primo grado dall’imputato , si è limitata ad emendare gli errori di calcolo del primo giudice e a riconoscere le attenuanti generiche senza alcuna concreta valorizzazione della rinuncia ai motivi.
Il difensore aggiunge che la determinazione della pena base è avvenuta in violazione dell’art. 648 bis cod.pen. Infatti , il delitto di riciclaggio contestato al capo 22 in relazione al quale è stata individuata la pena base ha quale reato presupposto il contrabbando di oli minerali del quale risponde lo stesso ricorrente sicché la pena inflitta per tale titolo deve ritenersi illegale e come tale rilevabile anche a fronte di un ricorso inammissibile.
Gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME
La mancanza di motivazione con riferimento alle specifiche deduzioni contenute nelle memorie difensive del 23/2/2024 e dell’11/7/2024.
I difensori sostengono che con le richiamate memorie avevano rappresentato la risalenza temporale dei precedenti penali del ricorrente e l’irrilevanza delle condotte post delictum , chiedendo l’esclusione della recidiva, argomenti che la Corte territoriale ha trascurato limitandosi ad evidenziare la molteplicità dei precedenti senza confrontarsi con le doglianze difensive.
L’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
L’erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione anche in ordine al giudizio di comparazione nel senso dell’equivalenza.
Il difensore, con ricorso del 19/3/2025, deduce che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della recidiva senza considerare che l’unico precedente a carico dell’imputato concerne un reato militare risalente all’anno 1995 in ordine al quale la pena inflitta, di mesi due e giorni venti di reclusione, è stata sostituita con la pena pecuniaria della multa. I giudici d’appello non hanno tenuto conto della natura del precedente, dell’epoca di consumazione e
della disomogeneità dello stesso rispetto al delitto di ricettazione per cui è intervenuta condanna, circostanze atte a smentire che la ricaduta nel reato costituisca un segnale di pericolosità dell’imputato. La Corte di merito, inoltre, ha confermat o il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva nonostante la sostanziale incensuratezza del prevenuto e il positivo comportamento processuale.
Con successiva impugnazione del 21/3/2025 il difensore ha, altresì, censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, evidenziando che il beneficio può essere reiterato quando sia stato accordato una prima volta in relazione ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva. Pertanto la Corte di merito, dopo aver ridotto la pena inflitta al ricorrente nella misura di anni due di reclusione, avrebbe dovuto motivare la mancata concessione sulla base di una prognosi negativa, nella specie insu ssistente alla luce della condotta dell’imputato successiva ai fatti a giudizio.
LAVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
8. L’erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestata recidiva , reiterata e specifica, e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti nonché vizio cumulativo della motivazione.
Il difensore deduce che la Corte di merito ha confermato la recidiva qualificata a carico del ricorrente sulla base dei precedenti senza tener conto della loro risalenza temporale e senza valutare l’incidenza degli stessi sulle condotte giudicate nell’odierno processo. Aggiunge che in relazione ad entrambe le condanne in giudicato non risulta sia stata applicata la recidiva semplice e lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato, al fine di escludere il giudizio di pericolosità dell’imputato, che lo COGNOME ha reso piena confessione in ordine agli addebiti ascrittigli anche in relazione ai capi 22 e 23 per i quali il Gip in sede cautelare aveva escluso la gravità indiziaria; si è costituito in carcere nel giugno 2019 a seguito dell’emissione di un ordine di esecuzione nei suoi confronti e ha correttamente osservato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 DPR 309/90, circostanze tutte indicative di una scemata pericolosità sociale.
L ‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME
9.La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato l’applicazione della recidiva senza la concreta verifica di una relazione qualificata tra i precedenti, tutti risalenti nel tempo, e gli ulteriori reati a giudizio e ha pretermesso la valutazione, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, di elementi quali le dichiarazioni confessorie e il
compromesso quadro clinico del ricorrente, suscettibili di incidere sulla pericolosità dell’imputato e di fondare una rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME
1.Le censure proposte in punto di dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito (pag. 26) in ragione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, delle condizioni soggettive dell’imputata e dell’avvenuta rinuncia al gravame di merito ha riconosciuto alla COGNOME le circostanze attenuanti generiche prevalenti, riducendo, altresì, al minimo edittale la pena detentiva per il delitto di riciclaggio contestato al capo 34, ritenendo, tuttavia, di non poter intervenire in senso ulteriormente mitigatorio sugli aumenti a titolo di continuazione operati dal primo giudice in misura assai contenuta (mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per la partecipazione al delitto associativo sub 1; mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascuna delle due ipotesi di riciclaggio ascritte ai capi 3 e 4 della rubrica; mesi due di reclusione ed euro 200,00 per le due incolpazioni di cui ai capi 45 e 46 relative alle intestazioni fittizie, pag. 742 sent. GUP). La valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura in quanto adeguatamente giustificata in aderenza agli esiti processuali e ai parametri dosimetrici.
NOME
2. Il difensore lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli oggetto della sentenza di condanna resa nei confronti di NOME dalla Corte di Appello di Torino il 19/12/2022, irrevocabile il 21/3/2023. La questione, non devoluta nei motivi d’appello proposti in epoca antecedente il passaggio in giudicato, è stata introdotta con memoria in data 16/11/2023 ed è fondata.
La Corte territoriale, infatti, ha rassegnato a fondamento del diniego una motivazione che valorizza i dati estrinseci delle imputazioni senza confutare gli indici deponenti per la medesimezza del disegno criminoso illustrati dalla difesa. In particolare, i giudici d’appello hanno conferito rilievo ostativo rispetto alla ravvisabilità del vincolo alla diversità del contesto territoriale, delle società coinvolte, dei soggetti beneficiari dell’attività illecita posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE unitamente al COGNOME, evidenziando -altresì- la differente natura dei reati presupposto del riciclaggio: nel processo torinese fatti di bancarotta, nell’odierno processo violazioni fiscali. Gli argomenti reiettivi spesi dalla Corte di merito non sono giuridicamente appaganti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’accertamento circa l’esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più reati, tra i quali si asserisca il vincolo di continuazione, deve essere riferito al momento dell’ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi nel corso di un ampio arco di tempo (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931 – 01) e
l’unitaria deliberazione di massima degli illeciti va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 -01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01). Nella specie i richiamati indici esemplificativi vanno necessariamente correlati alla specificità e complessità delle vicende giudicate, dovendo escludersi che possa accordarsi dirimente rilievo ai soli dati estrinseci condensati nelle incolpazioni e valorizzarsi in senso escludente la tipologia dei reati presupposto delle condotte di riciclaggio ascritte nei due diversi processi a fronte di deduzioni difensive che fanno leva sul carattere strumentale delle attività illecite poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e dal COGNOME. Non ci si può esimere in proposito dal ribadire che l a continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 – 01) e, sebbene l’unitarietà del disegno criminoso possa essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, è tuttavia necessario che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un’adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (in applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell’istituto) (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01).
Dei richiamati principi la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione sicché deve disporsene l’annullamento, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
NOME
3.Il secondo motivo, logicamente prioritario, risulta generico e, comunque, manifestamente infondato. La difesa assume che nei confronti del ricorrente è stata irrogata una pena illegale in quanto la pena base è stata parametrata sulla fattispecie di riciclaggio contestata al capo 22 senza considerare che il NOME era concorrente nei reati presupposti di contrabbando di prodotti petroliferi. Oltre all’assertività della deduzione , che non tiene conto che il capo 22 contiene una complessa rubrica la quale evoca contemporaneamente la violazione degli artt. 648 bis e 648 ter.1 cod.pen. ed espressamente richiama la clausola di esclusione del concorso propria del delitto di riciclaggio, il difensore pone una questione di
qualificazione giuridica piuttosto che di pena illegale. Infatti per pena illegale deve intendersi la sanzione “ab origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 -01; nel senso che la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 01) .
Nella specie consta (pag. 30) che l’imputato ha rinunziato ai motivi relativi alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, questioni in ordine alle quali deve ritenersi consolidato il giudicato interno e che non possono, pertanto, essere surrettiziamente recuperate in sede di legittimità attraverso la prospettazione dell’insussistente illegalità della pena comminata.
3.1 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte di merito riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva in considerazione del comportamento processuale e della parziale ammissione degli addebiti. I giudici d’appello hanno spiegato le ragion i del lieve scostamento della pena base dai minimi edittali, richiamando il ruolo di raccordo nelle complesse vicende di riciclaggio svolto dal prevenuto nonché la considerevole entità del danno, e , pur emendando l’errore aritmetico in cui era incorso il primo giudice, hanno ritenuto la congruità dei singoli incrementi dallo stesso determinati a titolo di continuazione, all’uopo evocando la gravità de i fatti a giudizio, la personalità del ricorrente e la spiccata intensità del dolo, pervenendo ad una quantificazione rispettosa dei criteri dosimetrici e insuscettibile di censura in questa sede.
NOME
4. Le censure concernenti la ritenuta sussistenza della recidiva sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha rassegnato una motivazione (pag. 36) ampia e persuasiva in ordine alla configurabilità dell’aggravante soggettiva nonostante la risalenza temporale degli illeciti che, per numero, qualità e per i profili di specificità rilevati rispetto ai fatti a giudizio, sono stati ritenuti in ideale continuità con gli stessi ed espressivi di una inclinazione a delinquere mai dismessa ma potenziata ne l tempo, attesa l’intensità del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio contestati e la concreta offensività delle condotte.
La valutazione della sentenza impugnata è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo
autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838 – 01).
COGNOME NOME
5. I motivi a sostegno dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono fondati e meritano accoglimento.
5.1 La motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in punto di recidiva è segnata da un’irrisolta aporia giacché i giudici d’appello, pur riconoscendo l’esistenza di una certa distanza temporale tra i fatti a giudizio e il precedente che milita a carico dell’imputato e dando atto della disomogeneità tipologica tra gli stessi, ha concluso nondimeno per la sussistenza dell ‘aggravante soggettiva senza farsi carico di illustrare l’esistenza di una relazione qualificata, in termin i di maggiore colpevolezza e pericolosità, tra il reato giudicato e quello ritenuto nell’odierno processo.
5.2 Con riguardo al diniego della sospensione condizionale, la Corte di merito ha assertivamente affermato che il precedente a pena sospesa iscritto a carico del ricorrente osta al riconoscimento del beneficio ma ha omesso di considerare che, in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (Sez. 5, n. 42640 del 20/09/2024, COGNOME, Rv. 287237 -01; Sez. 5, n. 29643 del 03/05/2024, COGNOME, Rv. 286624 -01).
Per le anzidette ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’ Appello di Bari per nuovo giudizio sui predetti punti.
COGNOME NOME
6. Le censure formulate nell’interesse di COGNOME NOME in punto di applicazione della recidiva e giudizio di comparazione sono manifestamente infondate. Devesi preliminarmente rammentare che questa Corte ha autorevolmente chiarito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01).
La Corte di merito, a pag. 41, ha dato atto della condotta collaborativa del ricorrente, ritenendo- tuttavia -di non poter escludere l’aggravante soggettiva in quanto i fatti a giudizio, valutati in rapporto agli omogenei precedenti che militano a carico del prevenuto (furto tentato e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio), inducono ad escludere l’occasionalità della ricaduta manifestando, al contrario, la continuità del percorso criminale dello COGNOME, segnato da ingravescente pericolosità. La difesa tende ad una difforme lettura delle risultanze processuali e dissente dell’apprezzamento formulato dai giudici d’appello a fronte di un apparato giustificativo esente da evidenti illogicità e criticità giustificative.
Questa Corte ha condivisibilmente affermato che in tema di recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, chiarendo che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 01) ovvero quando, anche implicitamente, si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130 -01; Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265684 – 01).
La confermata sussistenza dell’aggravante soggettiva rende irricevibili le censure in punto di giudizio di bilanciamento, attesa la preclusione di cui all’art. 69, comma 4, cod.pen.
NOME NOME
7. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Al ricorrente sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti in considerazione della confessione resa e del positivo comportamento processuale. La Corte territoriale ha, nondimeno, ritenuto di non poter accedere alla richiesta di esclusione della recidiva, rassegnando sul punto una motivazione che dà conto che i fatti a giudizio si pongono in continuità con i precedenti a carico del ricorrente, attestandone l’ingravescente pericolosità , con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto congruamente giustificata.
La confermata sussistenza dell’aggravante soggettiva osta, ai sensi dell’art. 69 , comma 4, cod.pen., a un giudizio di comparazione nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicazione della recidiva e alla sospensione condizionale della pena nei confronti di COGNOME NOME e con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione esterna nei confronti di COGNOME NOME mentre i restanti ricorsi devono essere
dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione della recidiva e al beneficio della sospensione condizionale della pena e nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sui predetti punti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME