Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2598 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA GLYPH IL FUNZiONA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nata a Napoli il 02/11/1960, COGNOME NOME, nato a San Giorgio a Cremano il 17/07/1986, COGNOME NOME, nato a Napoli 1’11/07/1990, COGNOME NOME, nato a Maddaloni il 09/05/1996, COGNOME NOME, nato a Napoli il 13/07/1991, avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigett ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Sezione quarta di questa Corte, con sentenza n. 41346 del 20/10/2022, annullava con rinvio la sentenza in data 25/02/2021 della Corte appello di Napoli, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva p posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avendo la Corte di merito del tutto trascurato il relativo p della decisione.
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 19/09/20 confermava, sul punto, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME tramite il loro comune difensore, hanno propost ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen.
Deducono i tre ricorrenti che l’applicazione della recidiva si è ridotta alla verifica della effettiva esistenza di precedenti penali che costitui presupposto necessario, ma non sufficiente della recidiva, senza confrontarsi il considerevole lasso temporale decorso tra le pregresse fattispecie e q contestata, nonché il peso assunto dalla recidiva ritenuta equivalente circostanze attenuanti generiche, neutralizzandole.
2.1 Quanto alla posizione di NOME COGNOME deduce la difesa che p costui, sostanzialmente incensurato, era intervenuta la rescissione del vin associativo in epoca precedente all’emissione dell’ordinanza custodiale, t che, al momento dell’esecuzione del provvedimento di cattura, si era trasfe da tempo a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dei fatti, dove era d a stabile attività lavorativa.
2.2 Quanto alla posizione di NOME COGNOME deduce la difesa che la Cort territoriale non si era confrontata con il dato che i due precedenti per viol della normativa sugli stupefacenti erano relativi a fatti che precedevano di tre lustri quelli oggetto di contestazione e peraltro ritenuti di lieve entit il vuoto temporale impediva di ritenere incidenti i precedenti penali per relativi a fatti ben meno gravi di quelli oggetto di giudizio.
2.3 Quanto alla posizione di NOME COGNOME la difesa deduce che precedenti penali a suo carico, seppur specifici, sono relativi a fatti lon tempo e certamente non sintomatici di maggiore pericolosità. Inoltre, relazione alla più grave sentenza di condanna definitiva, la sentenza si rife erroneamente ad una condanna di anni dieci di reclusione, quando invece
intervenne un annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte, con ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 99 cod. pe per mancanza di motivazione in relazione al diniego dell’esclusione della contestata recidiva.
La difesa lamenta che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato in ordine alla esclusione della contestata recidiva, dal momento che le precedenti condanne per fatti analoghi (2013 e 2016) non erano sufficienti a dimostrare “l’indiscutibile escalation nel percorso criminale intrapreso dal COGNOME“, così come stabilito dalla Corte di appello.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione con riferiment all’applicazione della recidiva attraverso un giudizio che fonda esclusivamente sulla gravità del reato contestato (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), piuttosto che sull’aspetto soggettivo legittimante detta aggravante, ponendo sullo stesso piano tutti gli imputati, a prescindere dall’effettivo ruolo ricoperto in senso al sodaliz e dai precedenti penali di ogni soggetto.
La difesa deduce che il ricorrente aveva svolto funzioni di pusher, quindi sottodimensionate rispetto agli altri soggetti coinvolti, ed era gravato da un solo precedente penale per un episodio di spaccio di lieve entità, quando era poco più che maggiorenne. Pertanto, la Corte non solo aveva ritenuto legittima l’applicazione della recidiva in considerazione della gravità del reato, anziché della gravità della sua personalità, ma aveva anche sorvolato sulla congruità del giudizio di comparazione della recidiva con le ritenute circostanze attenuanti generiche, dal momento che al ricorrente era stata contestata un tipo di recidiva che consentiva un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME sono manifestamente infondati.
I giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale dei suddetti, esponendo in particolare: a) per NOME COGNOME due precedenti specifici e uno per
contrabbando, con una precedente contestazione della recidiva ai sensi dell’ 99, comma 1, cod. pen., nonché l’aver costei diretto, nell’ambito di fatti d giudicati e commessi nell’anno 2016, un gruppo organizzato finalizzato al traff di stupefacenti, controllando costantemente l’operatività funzionale dei settori dell’organizzazione, anche dopo l’arresto del proprio figlio; NOME COGNOME tre precedenti specifici, di cui uno già relativo ad fattispecie associativa, nonché l’aver costui rivestito, al pari della COGNOME, f di vertice nel gruppo criminale, vigilando sull’operato dei pusher che facevano riferimento; c) per NOME COGNOME un precedente penale per du rapine commesse in epoca recente rispetto ai fatti di reato giudic l’inserimento retribuito nel gruppo associativo con funzioni di partecipe add alla vendita e alla vigilanza dell’associazione. La Corte di merito ha, inolt tutti, evidenziato, rispetto alle precedenti condanne da costoro rip (riguardanti fatti della stessa indole rispetto a quello per cui si pro COGNOME e COGNOME, fatti recenti rispetto ai fatti per COGNOME), la manca alcun effetto sulle scelte di vita successive, sottolineando per COGNOME “una sopita inclinazione verso il crimine dal quale trae i proventi per il sostentamento”, per COGNOME “una vera e propria criminosa”, per COGNOME mancanza di alcun effetto sulle scelte di vita della precedente conda definitiva, valutando la condotta come manifestazione di una maggior pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti cond definitive
Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 – 01), che hanno affermato che compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’i sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità de autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla dis temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’e occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizz significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. valutazione rientra nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al gi merito.
Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, si tratta di motivazi pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimi dunque incensurabile nei termini prospettati.
Ne consegue la manifesta infondatezza dei ricorsi.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME manifestamente infondato.
Il percorso argomentativo della Corte territoriale appare esente da censure dedotte: la sussistenza della recidiva è stata ancorata alla valutazi due precedenti penali specifici e recenti rispetto ai fatti di reato giudic avvenuta contestazione della recidiva nella più recente condanna, e l’a rivestito funzioni di pusher e di custode degli apparecchi ricetrasmittent gruppo criminale diretto dalla COGNOME e dai figli della stessa, per poi transit altra piazza di spaccio, condotte correttamente ritenute sintomatiche ingravescente pericolosità, mettendo in evidenza “una indiscutibile escalation percorso criminale”, senza abdicare alle logiche delittuose, tanto da dedicars altra piazza di spaccio, motivato solo dalla prospettiva di un maggior guadagno
La valutazione appare conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unit RAGIONE_SOCIALE ed appare anche aver adeguatamente verificato, oltre al presuppost formale, anche il presupposto sostanziale della recidiva, costituito dalla magg colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, il cui accertam rientra nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al giudice di merit U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262).
Infine il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME anch’es manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità presenza di un precedente specifico ed all’inserimento retribuito del ricor nel gruppo associativo diretto dalla COGNOME e dai figli della stessa, fondamentale ruolo di confezionare le dosi di stupefacente per poi vender secondo turni predeterminati, con presenza costante e piena aderenza al logiche criminali associative, sottolineandone la progressione delinquenziale essersi inserito in un più vasto circuito criminale radicato nel medesimo terr in cui aveva commesso fatti delinquenziali analoghi.
Su tali non illogiche basi motivazionali la Corte territoriale ha fond giudizio di maggior pericolosità del ricorrente derivante dalla persevera nell’illecito specifico, con progressione criminale in ambito associativo, si contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di secondo grado han positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l’aumento di p previsto dalla menzionata aggravante.
In definitiva, le censure mosse che i ricorrenti rivolgono al provvedimen impugnato si palesano manifestamente infondate non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli alcuna illogicità che
motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli alcuna illogicità che vulneri la tenuta complessiva, dovendosi ricordare che il controllo del giudic legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argoment restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion valutazione dei fatti e l’illogicità della motivazione, censurabile a norma de 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore ta risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul d giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sind demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulat i ricorsi proposti nell’interesse dei ricorrenti devono essere dic inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti medesimi, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi s stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare ol massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in cas inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 16/12/2024