Recidiva: Il Potere del Giudice d’Appello di Integrare la Motivazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto penale: la valutazione della recidiva nel giudizio di appello. La pronuncia chiarisce l’ampiezza dei poteri del giudice di secondo grado, confermando la sua facoltà di integrare e rafforzare la motivazione della sentenza precedente riguardo la pericolosità sociale dell’imputato.
Il Caso: Un Ricorso contro l’Aggravante della Recidiva
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di contestazione sollevato dalla difesa riguardava il riconoscimento della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento della pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse correttamente motivato la sussistenza di tale circostanza.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la doglianza della ricorrente non teneva conto della natura e dei poteri del giudice d’appello. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di secondo grado non è una mera revisione formale della prima sentenza, ma un esame completo del merito della vicenda processuale.
Le Motivazioni: L’Autonomia del Giudice d’Appello
Il cuore della motivazione dell’ordinanza risiede nel ruolo del giudice d’appello quale “giudice del merito”. In questa veste, egli ha il potere non solo di riesaminare le prove e i fatti, ma anche di integrare la motivazione del giudice di prime cure. La Corte di Cassazione ha specificato che il giudice d’appello può legittimamente riconoscere la sussistenza della recidiva basandosi su due elementi chiave:
1. I precedenti penali: L’analisi del casellario giudiziale dell’imputato è un fattore determinante.
2. La maggiore pericolosità: La valutazione della pericolosità sociale manifestata dall’imputato attraverso la commissione del nuovo delitto per cui si procede.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva puntualmente seguito questo iter logico-giuridico, rendendo la sua valutazione sulla recidiva immune da censure di legittimità. Pertanto, il ricorso, basato su una contestazione generica, è stato ritenuto privo di fondamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato, ma con importanti implicazioni pratiche. Chi intende impugnare una sentenza per la contestazione della recidiva deve essere consapevole che una critica generica non è sufficiente. È necessario individuare vizi specifici nella motivazione del giudice d’appello, poiché quest’ultimo gode di ampia autonomia nel valutare i precedenti e la pericolosità dell’imputato. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, ovvero la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Suprema Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Può il giudice d’appello riconoscere la recidiva anche se il giudice di primo grado non l’ha motivata ampiamente?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice d’appello, essendo giudice del merito, ha il potere di integrare la motivazione della sentenza di primo grado e riconoscere autonomamente la sussistenza della recidiva.
Su quali basi il giudice d’appello può fondare la sua valutazione sulla recidiva?
Il giudice può basare la sua valutazione sui precedenti penali dell’imputato e sulla maggiore pericolosità sociale che emerge dal delitto per cui si sta procedendo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione sulla recidiva dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natcba LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso avente ad oggetto la contestazione della recidiva è manifestamente infondato in quanto il giudice d’appello, essendo giudice del merito, può integrare la motivazione del giudice di prime cure e riconoscere la sussistenza della recidiva in ragione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità manifestata dall’imputata in considerazione del delitto per cui si procede, come puntualmente avvenuto nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente