Recidiva e identificazione: i chiarimenti della Cassazione
L’applicazione della recidiva rappresenta un punto cardine nel sistema sanzionatorio penale, poiché riflette la valutazione della pericolosità sociale del reo. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della reiterazione del reato e della validità delle procedure di identificazione, confermando che la storia criminale di un soggetto incide direttamente sulla severità della pena.
Il caso e le contestazioni della difesa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per reati contro il patrimonio. La difesa aveva sollevato due motivi principali: la violazione delle norme sulla testimonianza indiretta e sull’identificazione, e l’illegittimità dell’aggravante della recidiva. Secondo il ricorrente, la mancata escussione di un testimone chiave e l’uso di una fotografia per il riconoscimento avrebbero inficiato la prova della colpevolezza.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda l’identificazione, la Corte ha chiarito che la fotografia consegnata alla vittima non costituiva la prova esclusiva, ma un mero spunto investigativo. Il riconoscimento formale è avvenuto successivamente secondo le procedure di legge, rendendo irrilevante la testimonianza del soggetto che aveva fornito la foto.
L’applicazione della recidiva nel caso di specie
Il punto centrale della decisione riguarda la conferma della recidiva. La Corte ha rilevato che l’imputato presentava numerosi precedenti penali, di cui tre per lo stesso tipo di reato. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente per giustificare l’aggravante, in quanto sintomatica di una persistente volontà criminale e di una totale assenza di revisione critica del proprio comportamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla coerenza logica della sentenza di appello. I giudici hanno evidenziato che la recidiva non è un automatismo, ma il frutto di una valutazione concreta della personalità del reo. Nel caso in esame, la spiccata capacità a delinquere è stata desunta dalla frequenza e dalla specificità dei reati commessi, che rendono necessaria una risposta punitiva più rigorosa per finalità di prevenzione generale e speciale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione ribadiscono che il ricorso che si limita a riproporre censure già ampiamente discusse e respinte nei gradi di merito è destinato all’inammissibilità. La conferma della recidiva e la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, sottolineano l’importanza di una strategia difensiva basata su vizi di legittimità reali e non su mere riproposizioni di fatti già accertati.
Quando viene applicata la recidiva in un processo penale?
La recidiva viene applicata quando il giudice accerta che il nuovo reato commesso è espressione di una maggiore pericolosità sociale, desunta dai precedenti penali del soggetto.
Una foto può essere usata per identificare un colpevole?
Sì, una fotografia può essere utilizzata come spunto investigativo iniziale, purché l’identificazione formale avvenga poi seguendo le garanzie previste dal codice di procedura penale.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta il passaggio in giudicato della condanna, l’obbligo di pagare le spese del procedimento e, spesso, una sanzione pecuniaria aggiuntiva verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7165 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione degli artt. 195 cod. pen. e 213 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, è, quanto alla violazione dell’art. 195 cod. pen. per la mancata escussione del Signor COGNOME, meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici veda pagina 5 ove la Corte ha sottolineato l’irrilevanza della testimonianza del COGNOME, che si era limitato a fornire alla p.o. uno spunto per identificare l’imputato, successivamente riconosciuto dalla stessa nelle modalità previste dalla legge) ed è manifestamente infondato in relazione alla presunta violazione del principio di integrazione fra le pronunce di primo e secondo grado, avendo il giudice di appello chiarito la rilevanza assegnata alla foto consegnata alla vittima, che di per sé non aveva valore di prova ma solo di ulteriore elemento utile a risalire all’identità dell’autore del fatto;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l’applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell’imputato, tre dei quali per lo stesso reato per cui si procede, nonché della spiccata capacità a delinquere e indifferenza per la risposta punitiva dallo stesso dimostrata (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
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La Presidente