Recidiva e Attenuanti Generiche: La Cassazione sul Divieto di Prevalenza
La recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema cruciale del diritto penale: il rapporto tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. La pronuncia conferma un principio consolidato, respingendo le censure di incostituzionalità e chiarendo i limiti del potere del giudice nel bilanciamento delle circostanze. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: L’Appello contro la Prevalenza della Recidiva
Il caso trae origine da una condanna a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa, confermata in Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: l’errata applicazione della legge nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso che le circostanze attenuanti generiche potessero prevalere sulla contestata recidiva.
In sostanza, la difesa sosteneva che, nonostante la condizione di recidivo dell’imputato, le attenuanti generiche avrebbero dovuto avere un peso maggiore nel calcolo della pena finale, portando a una sanzione più mite. Questa argomentazione ha implicitamente messo in discussione la legittimità costituzionale della norma che regola tale bilanciamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso si basava su un’interpretazione della legge in contrasto con il “diritto vivente”, ovvero con l’orientamento stabile e consolidato della giurisprudenza.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, proprio a causa dell’evidente infondatezza del suo ricorso.
Le Motivazioni: La Legittimità del Divieto sulla Recidiva
Il cuore della decisione risiede nella conferma della piena legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma quarto, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto esplicito: le circostanze attenuanti generiche non possono essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata, come definita dall’articolo 99, comma quarto, c.p. Al massimo, il giudice può ritenerle equivalenti, neutralizzandone di fatto l’effetto.
La Corte ha spiegato che tale divieto non viola i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), legalità (art. 25 Cost.) e finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). La scelta del legislatore di limitare la discrezionalità del giudice in questi casi specifici non è irragionevole né sproporzionata. Al contrario, essa mira a valorizzare adeguatamente la componente soggettiva del reato, ossia la plurima ricaduta del soggetto in condotte penalmente rilevanti. La recidiva reiterata è indice di una maggiore pericolosità sociale e di una persistenza nella violazione della legge che, secondo il legislatore, merita un trattamento sanzionatorio più severo, non mitigabile dalle sole circostanze attenuanti generiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un punto fermo per chi opera nel diritto penale. La disciplina della recidiva reiterata rappresenta un’eccezione alla regola generale del libero bilanciamento delle circostanze da parte del giudice. Questa decisione serve come monito: le contestazioni sulla costituzionalità di tale norma sono destinate all’insuccesso, in quanto si scontrano con un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Per gli imputati, ciò significa che la presenza di una recidiva qualificata costituisce un ostacolo insormontabile all’ottenimento di una riduzione di pena basata sulle sole attenuanti generiche. Per i legali, implica la necessità di costruire strategie difensive che, ove possibile, si concentrino su altri elementi per mitigare la sanzione, senza fare affidamento su un bilanciamento favorevole in presenza di tale aggravante.
È possibile che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 69, comma quarto, del codice penale vieta espressamente la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Il giudice può, al massimo, giudicarle equivalenti, ma non prevalenti.
La norma che vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è costituzionale?
Sì. Secondo la Corte, questa norma non viola i principi costituzionali. La limitazione al potere del giudice è considerata una scelta legittima del legislatore per sanzionare più severamente chi persiste nel commettere reati, valorizzando la gravità della condotta ripetuta nel tempo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 4 febbraio 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 800 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione, l’erronea applicazione della legge e l’inosservanza di norme processuali censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevo escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto, il quale in sostanza ha ad oggetto la legittimità dell’art. 69, comma IV, cod. pen. risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici contrastanti con il diritl:o vivente;
osserva a riguardo il Collegio che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Corte di cassazione Sez. VI penale, n. 16487 del 23 marzo 2017);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
delle delle /-/-/ n ;” , Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024