Recidiva e Propensione a Delinquere: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’istituto della recidiva rappresenta un elemento centrale nel diritto penale, influenzando significativamente la determinazione della pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla corretta motivazione che il giudice deve fornire per applicarla e sui limiti del ricorso per Cassazione in materia. Analizziamo come i giudici hanno valutato la persistente propensione a delinquere di un soggetto, anche in settori criminali diversi.
Il Fatto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, pronunciata in sede di giudizio di rinvio. La Corte territoriale aveva confermato una precedente condanna, riformando parzialmente la decisione di primo grado. La difesa lamentava, in particolare, una presunta omessa motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla sussistenza della recidiva, un’aggravante che era stata contestata e applicata all’imputato.
Il ricorso è giunto quindi all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità della decisione d’appello e, nello specifico, la congruità delle argomentazioni a sostegno del riconoscimento della recidiva.
Le Motivazioni della Corte sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate le censure della difesa. I giudici hanno chiarito che il ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a sollecitare un riesame del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Il cuore della decisione risiede nella validazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato la sussistenza della recidiva in modo dettagliato e specifico, evidenziando come l’imputato avesse già due precedenti condanne per narcotraffico. Secondo i giudici di merito, il nuovo reato, sebbene commesso in un settore differente, era accomunato ai precedenti dalla finalità di lucro. Questa circostanza è stata interpretata come una chiara manifestazione di una ‘propensione alla realizzazione di illeciti’ per procurarsi profitti con modalità criminali. Di conseguenza, il nuovo episodio delittuoso non era un evento isolato, ma si inseriva in un percorso criminale già delineato, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La Corte Suprema ha concluso che, di fronte a una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, il ricorso che non la contesta punto per punto ma chiede una nuova valutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. La decisione riafferma un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le implicazioni pratiche sono chiare: per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, la difesa deve dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice, non semplicemente esprimere un dissenso sulla valutazione. La sentenza evidenzia inoltre come la propensione a delinquere possa essere desunta anche da reati di natura diversa, se uniti da un comune denominatore come la ricerca del profitto illecito. Per queste ragioni, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha contestato specificamente le motivazioni della sentenza d’appello sulla recidiva, ma ha tentato di ottenere un riesame dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Come ha giustificato la Corte d’Appello la sussistenza della recidiva?
La Corte d’Appello ha giustificato la recidiva collegando il reato attuale a due precedenti condanne per narcotraffico. Ha sottolineato che la nuova condotta, anch’essa commessa per scopo di lucro, era un’ulteriore manifestazione della propensione dell’imputato a commettere illeciti per ottenere profitti con modalità criminali.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37787 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 10/03/2021, come già riformata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 06/04/2022 a carico di NOME COGNOME.
Ritenuto che la difesa lamenta l’omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica il sintomatico precedente penale per due condotte di narcotraffico che correla alla condotta oggetto di questo giudizio evidenziando che l’ulteriore condotta, oggetto di questo procedimento e pure commessa per finalità di lucro, costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione alla realizzazione di illeciti, pur in settori differenti per procurarsi profitti con modalità criminali;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Presidente