Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16450 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16450 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 246/2025
Orlando COGNOME
UP – 18/02/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 37907/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in Romania il 20/02/1979
NOME COGNOME nata in Romania il 25/06/1981
avverso la sentenza emessa il 14 giugno 2024 dalla Corte d’appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 337 (Capo A) e 640 cod. pen. (Capo B), unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché di NOME COGNOME per il solo reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Gli imputati propongono un unico ricorso per cassazione e deducono tre motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B), in quanto fondata sulle sole dichiarazioni
della persona offesa, senza alcun vaglio della loro attendibilità, nonché, limitatamente alla posizione di Caldaras, in ordine al reato di cui al capo A) per le perplessità manifestate dalla difesa sulla sua configurabilità.
1.2. Carenza ed illogicità della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei soli precedenti penali degli imputati, e alla mancata esclusione della recidiva nei confronti di Caldaras.
1.3. Carenza ed illogicità della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio in quanto sproporzionato rispetto al disvalore dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso senza evidenziare alcun vizio di legittimità della decisione impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato, quanto alla carenza di adeguata motivazione in merito alla recidiva, mentre è inammissibile nel resto.
Quanto al primo profilo, rileva il Collegio che, a fronte di una specifica deduzione in appello, la Corte territoriale si è limitata a confermare la contestata aggravante sulla base di una motivazione che appare eccentrica rispetto alle condizioni rilevanti per la sua configurabilità.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., spetta al giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838). Proprio perché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale principio ed ha posto a fondamento del proprio giudizio, oltre ai precedenti penali, un giudizio prognostico eccentrico rispetto alla ratio della recidiva, senza alcuna valutazione della maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputata . Tale carenza motivazionale non può, peraltro, reputarsi colmata dalla sentenza di primo grado che non ha in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni per cui ha ravvisato l’aggravante in esame.
2.1. Come premesso, è, invece, aspecifica e manifestamente infondata l’ulteriore doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato tale diniego in ragione della rilevanza ostativa attribuita alla negativa personalità dei ricorrenti e dea ‘assenza di elementi favorevoli, elementi che neanche il motivo in esame specifica.
Va, infatti, ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02).
Il terzo motivo non è consentito in questa Sede in quanto si limita a esprimere un generico dissenso rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, senza illustrare alcun vizio di legittimità del punto oggetto di censura.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso della predetta imputata va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.
Alla inammissibilità del ricorso di COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME COGNOME limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della predetta imputata.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME