Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19125 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Tunisi il 30/04/1983
avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quella del Tribunale di Fermo del 22 dicembre 2022, ha escluso la recidiva reiterata confermando quella infraquinquennale ed ha ridotto la pena inflitta al ricorrente a mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 186, comma 7, Codice della Strada.
Ricorre in cassazione avverso l’indicata sentenza il difensore di fiducia dell’imputata con un unico motivo di annullamento con cui deduce l’erronea applicazione della recidiva, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla sua applicazione I apprezzandone i presupposti di più accentuata colpevolezza e di accresciuta pericolosità del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È principio consolidato che
( in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste dall’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in
concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei
reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di
omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e
del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Nel caso di specie la Corte di Appello di Ancona, pur essendo stata investita della questione con i motivi di gravame, ha escluso la recidiva
reiterata confermando quella infraquinquennale, riducendo l’aumento di pena che era stato disposto dal Giudice di primo grado per la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, senza però verificare se la ricaduta nel reato possa effettivamente essere ritenuta sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del prevenuto.
Di conseguenza, s’impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, la quale, alla stregua dei principi innanzi indicati, dovrà valutare se la recidiva contestata rappresenti o meno, nella fattispecie concreta, una circostanza rilevante ai fini dell’aggravamento della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il Consi GLYPH estensore
Il Presidente