Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte d’appello di Firenze
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte del PM in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO per l’udienza senza comparizione delle parti, non essendo pervenuta richiesta di trattazione orale, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta recidiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall’ odierno ricorrente NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lucca , all’esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciutolo colpevole dei reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina e di hashish, come meglio descritti in imputazione, e, previa derubricazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa, con confisca e restituzione all’imputato dei telefoni cellulari in sequestro e confisca e distruzione degli stupefacenti e delle altre cose in sequestro
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato , a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Richiamati i dicta di cui alle sentenze 52121/2017 e 43242/2016 di questa Corte di legittimità, ci si duole in ricorso che la Corte territoriale non ne abbia operato un buon governo, non valorizzando elementi favorevoli all’imputato come la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale e il corretto comportamento processuale.
Con il secondo motivo si denunciano violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale.
Per il ricorrente risulterebbe palese l’assoluta carenza di motivazione sul punto. nella parte in cui il Collegio non avrebbe operato un concreto accertamento sul fatto costituente oggetto del procedimento ed una verifica in merito ad elementi, in fatto ed in diritto, su cui individuare una maggior pericolosità sociale tale da giustificare l’aumento di pena per l’effetto della recidiva, applicando sic et simpliciter l’aumento della pena.
Si rammenta che il giudizio sulla recidiva ex art. 99 cod. pen. non riguarda l’astratta pericolosità della commissione di nuovi reati, in presenza di precedenti condanne per delitti non colposi, ma è necessaria una attenta valutazione della gravità dell’illecito commesso in relazione alla maggior attitudine a delinquere
manifestata dal reo, nonché la valutazione sulla continuità con le precedenti condanne. Solo così è giustificato un maggior intervento punitivo da parte del giudicante (il richiamo è a S.U. n. 20798/2011).
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non sembra poter ravvisarsi tra la precedente fattispecie sanzionata e quella attualmente giudicata alcun legame che possa giustificare una maggior severità nella commisurazione della pena.
Sul punto il ricorrente rinvia al dictum di sez. 3 n. 33299/2016, secondo cui la valutazione ex articolo 133 cod. pen. operata dal giudice deve fondarsi su un dato criminologico, ossia se, ed in quale misura, la pregressa condotta delittuosa dimostri una inclinazione a delinquere ed in che modo abbia influenzato la condotta oggi giudicata.
Questo indirizzo -si sottolinea – è condiviso dalla Corte costituzionale quando, come noto, con la sentenza n. 185 del 2015 ha ritenuto incostituzionale l’obbligo in capo al giudice di applicare l’aumento di pena, in determinare situazioni, senza alcun margine di valutazione e discrezione.
Va da sé -conclude il ricorrente- che questo principio trova fondamento proprio in una valutazione costituzionalmente orientata, non solo perché altrimenti si spoglierebbe il giudice di quei poteri discrezionali conferiti agli organi giudiziari dalla Costituzione, ma anche e soprattutto perché l’applicazione per la sola presenza di precedenti, e quindi senza vaglio del giudicante, sarebbe in violazione degli articoli 3, 111 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità nel trattamento sanzionatorio degli articoli 3, 111 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità nel trattamento sanzionatorio.
Chiede, pertanto, l ‘ annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso proposto con cui si deduce violazione di legge in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute già in primo grado.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, lo stesso, invece, appare fondato.
Ed invero, già il giudice di primo grado si era limitato a dar conto del giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche senza dare in
alcun modo conto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo.
A fronte di tale pronuncia -come si evince dall’atto di appello del 16/10/2023 a firma dell’AVV_NOTAIO (in atti) – ancorché nell’ambito di un unico motivo (il secondo) afferente al trattamento sanzionatorio, i giudici del gravame del merito erano stati sollecitati ad escludere la contestata recidiva, tema dell’impugnazione di cui, peraltro, si dà atto anche a pag. 2 della sentenza impugnata.
Ebbene, ancora una volta, come avvenuto già in primo grado, nella motivazione della sentenza impugnata non viene fornita alcuna risposta sul tema della recidiva.
Ciò in violazione del principio per cui l’applicazione della recidiva facoltativa impone l’assolvimento di uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690), cui avrebbe potuto adempiere anche implicitamente (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME ed altri, Rv. 267130). Ma non l ‘ ha fatto.
Costituisce ius receptum che il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265684).
A tali condivisibili principi non si è conformato il giudice a quo laddove, a fronte della specifica deduzione in ordine alla applicata recidiva, ha radicalmente omesso di rispondere sul motivo e, dunque, di esplicitare le ragioni per le quali abbia confermato la sussistenza della recidiva entrata nel giudizio di bilanciamento.
3 . S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinvia, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 08/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME