Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 COGNOME Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con sentenza del 11/3/2024 confermava l sentenza del Tribunale di Foggia in data 30/11/2021, che aveva condannat NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo articolato motivo deduce la violazione dell’art. 606, com 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità COGNOME motivazione. che Corte territoriale non ha tenuto conto delle obiezioni difensive in pu responsabilità dell’imputato, in relazione all’uso esclusivo del locale ov stati rinvenuti i motori ed i pezzi di ricambio di autovetture in sequestro
consapevolezza in capo al COGNOME COGNOME provenienza delittuosa dei sequestrati. Rileva, inoltre, che, con riferimento al trattamento sanzionato al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla cont recidiva, la motivazione è del tutto carente, specie se si considera che l COGNOME pena non è prossima ai minimi edittali e che sul secondo punto vi è sol generico riferimento alla personalità dell’imputato, che non giustif riconoscimento COGNOME recidiva.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità COGNOME motivazione, riferimento al giudizio di colpevolezza, che con riferimento alla ass indeterminatezza e genericità COGNOME pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo è articolato in diversi punti.
1.1.1. Sotto il profilo relativo al giudizio di responsabilità, il moti consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appell motivatamente disattese dal giudice di merito, dovendosi le stesse consider non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tip di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/20 Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, R 253849). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sent appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedisse riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può ess considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Co d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente pri requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che i esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte final prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estra sindacato di legittimità. Il controllo sulla motivazione rimesso al giud legittimità, invero, è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. p alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabi l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizi quindi, COGNOME coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giusti l’utilizzo e COGNOME non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impu da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gr
requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 173 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, R 280747 – 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisio giudizio di merito, bensì la verifica COGNOME struttura logica del provvedimento può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispe quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine COGNOME ricer una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Orbene, la sentenza impugnata – che in relazione alla ricostruzione dei f ascritti all’imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce doppia conforme COGNOME decisione di primo grado, con la conseguenza che le du sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unic corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 0 Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01) – ha evidenziato co risulti provato al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’ ricorrente in relazione alla ricettazione ascrittagli. In proposito, ha evi che il box all’interno del quale sono stati rinvenuti i motori ed i ric autovetture di provenienza furtiva era locato al COGNOME che il f parcheggiato davanti all’ingresso era del ricorrente. inoltre, s;e7 ri’lra3reU) comportamento da questi tenuto alla vista dei verbalizzanti (l’imputat nascondeva dietro il furgone per cercare di sfuggire alla identificazione), alla mancanza di qualsivoglia spiegazione in ordine al possesso di detti be provenienza illecita. Trattasi di motivazione congrua e immune da vizi logici.
1.1.2. Coglie, invece, nel segno il profilo che contesta la inadeguatezza motivazione in relazione alla ritenuta recidiva reiterata specifica, atte entrambi i giudici di merito si sono limitati ad un mero riferimento ai prece penali da cui il COGNOME è gravato. In proposito, la giurisprudenza di leg anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l recidiva «non può essere considerata unicamente come espressione di uno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali. La necessità presupposto sostanziale di maggiore colpevolezza e pericolosità, del qual nuovo delitto sia sintomatico, collega invece la recidiva anche ad un fattuale, ossia tale nuovo delitto nelle sue oggettive caratterist coerentemente con la sua natura circostanziale, la recidiva opera in qu prospettiva come adeguamento COGNOME risposta sanzionatoria alla effettiva grav del nuovo delitto. La peculiarità di questa funzione è nella necessità ch gravità sia valutata nella sua relazione con i precedenti reati comm
qualificata alla luce dell’incidenza nell’incremento COGNOME colpevolezza e pericolosità del soggetto» (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, COGNOME motivazione). In altri termini, la recidiva non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commess ove rapportato ai delitti oggetto delle precedenti condanne, che è indicativa resistenza del reo all’effetto dissuasivo che deriva dalla revisione cri proprio vissuto criminale in conseguenza di tali condanne e del consegue rafforzamento COGNOME propria determinazione delittuosa.
Ebbene, la sentenza impugnata non dà conto del perché il nuovo reato si espressione di una maggiore colpevolezza o di una maggiore pericolosit dell’imputato, limitandosi – si ribadisce – a indicare i precedenti penali sul certificato penale del COGNOME, con la conseguenza che deve essere ann sul punto con rinvio alla Corte territoriale, affinché motivi specificamente sussistenza COGNOME contestata recidiva.
1.1.3. Gli altri profili relativi al trattamento sanzionatorio risultano a assorbiti, venendo in rilievo solo all’esito del nuovo esame COGNOME Corte terr in punto di recidiva.
1.2. Il secondo motivo non è consentito perché generico, non risultan esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragion o di diritto poste a fondamento COGNOME decisione impugnata. Nel caso di spe invero, la doglianza relativa alla manifesta illogicità del giudizio di colpevo alla indeterminatezza COGNOME pena si limita ad una mera asserzione, ad enunciazione che non esplicita le ragioni sottese.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella COGNOME cri argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione crit realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibi debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fat sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggett gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Se n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazion provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 8825 d 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e conseguente trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto altra sezione COGNOME Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel re ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 20221…,