Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 08/10/1975
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 2 novembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Castrovillari del 25-3-2021, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 493 ter cod.pen. allo s ascritto in anni 1, mesi 8 di reclusione ed C 500,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, avv.ti COGNOME e COGNOME deducendo, con distinti motivi:
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale pos che all’imputato il decreto di citazione in appello era stato notificato in violazione della dis dettata dall’art. 601 comma 3 cod.proc.pen. secondo la quale il termine libero a comparire per il giudizio di secondo grado è di 40 giorni;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenu
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responsabilità del COGNOME;
mancanza e insufficienza della motivazione quanto al riconoscimento della recidiva che giudici di secondo grado avevano giustificato solo in ragione della biografia penale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Ed invero,- va osservato che la questione dell’applicabilità del termine di 20 o 40 giorni decreto di citazione in appello risulta recentemente risolta dalle Sezioni Unite della Corte cassazione secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’a 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il ter a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 01).
Ne consegue, pertanto, che alcun vizio si è consumato nel giudizio di appello ove è stato concesso all’imputato il termine di soli giorni 20 trattandosi di impugnazione proposta prim dell’i luglio 2024 e di giudizio di secondo grado che si è svolto ai sensi dell’art. 23 bi 137/2020 e successive proroghe che stabiliva appunto il termine libero suddetto di giorni 20.
Il secondo motivo è inammissibile; deve essere ricordato come merrerltagne il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, a richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici de merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro del non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la s giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per forma un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’anal nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente material probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso pe cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tut le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservand
che il compendio probatorio a carico del COGNOME è costituito dall’avvenuta utilizzazione di u carta di pagamento a breve distanza temporale rispetto alla sottrazione dello stesso mezzo di pagamento al suo titolare, pacificamente effettuata dallo stesso imputato così che, anche le successive operazioni illecite, erano allo stesso logicamente ricollegate.
Fondato è invece il terzo motivo; ed invero, il giudice di appello, riproponendo la stes valutazione effettuata da quello di primo grado, ha motivato la sussistenza della recidi esclusivamente facendo riferimento alla biografia penale dell’imputato così contravvenendo al principio secondo cui in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattr commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosi suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni al parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 – 01). Nel caso di specie è proprio mancato qualsiasi riferimento alla maggiore pericolosità manifestata dal reo attraverso la consumazione del nuovo delitto e si è invece fatto riferimento esclusivo ai precedenti a carico dell’imputato incerr così nel vizio puntualmente dedotto con il terzo motivo di ricorso.
Peraltro, va anche sottolineato come il motivo di appello fosse già stato proposto in relazione ad una analoga motivazione del giudice di primo grado che aveva anch’esso motivato la recidiva sulla base dei soli precedenti penali senza, invece, sottolineare l’effetto del n delitto sotto il profilo di una eventuale maggiore pericolosità manifestata.
E’ poi il caso di segnalare che l’avvenuta contestazione della recidiva reiterata determin la fissazione della prescrizione per il reato per cui si procede in anni 13, mesi 10 e giorn dovendosi operare un doppio aumento di 2/3, prima per effetto della aggravante ad effetto speciale, e, poi, sull’interruzione ex art. 161 comma secondo cod.pen.; pertanto, avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti indicata nel 2 ottobre 2010 il termine finale sarebbe decor alla data del 22 agosto 2024. Tuttavia, le sospensioni disposte nel corso del giudizio di prim grado, rilevabili dalla stessa sentenza del tribunale di Castrovillari, per complessivi giorni (90 giorni per adesione dei difensori allo sciopero oltre 64 giorni per sospensione COVID), comportano la fissazione del termine finale alla data del 23 gennaio 2025 non ancora decorsa, con la conseguenza che gli atti vanno comunque trasmessi alla Corte di Appello di Catanzaro.
4.1 Né è possibile dichiarare l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità e ci ossequio alliaAR344enindirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di annullamento parziale della /L sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di un circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto
speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull’accertamento del reat impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima dell pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316 – 01).
Ne consegue pertanto l’annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della recidiva, con rinvio p nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto ricorso.