Recidiva infraquinquiennale e motivi di ricorso
Il tema della recidiva infraquinquiennale rappresenta uno dei punti più delicati nel calcolo della pena, poiché riflette la valutazione del giudice sulla pericolosità sociale del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la contestazione di questa aggravante non può limitarsi a una semplice richiesta formale, ma deve essere supportata da argomentazioni concrete.
Il caso e la contestazione della recidiva infraquinquiennale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello. Il centro della controversia riguardava l’applicazione della recidiva infraquinquiennale, derivante da un precedente penale recente legato alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. La difesa sosteneva che la motivazione dei giudici di secondo grado fosse troppo sintetica e non adeguatamente giustificata rispetto alla scelta di mantenere l’aggravante.
La specificità dei motivi di impugnazione
La Corte di Cassazione ha analizzato attentamente il percorso processuale, rilevando che il motivo di appello originario era stato formulato in termini meramente assertivi. In pratica, la difesa si era limitata a chiedere l’esclusione della recidiva infraquinquiennale senza spiegare le ragioni logiche o giuridiche per cui il precedente penale non dovesse essere considerato rilevante ai fini della nuova condanna.
Obblighi motivazionali e inammissibilità del ricorso
I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando un motivo di gravame è aspecifico o generico, non sorge in capo al giudice un onere motivazionale stringente. L’effetto devolutivo dell’appello è infatti limitato a quanto viene effettivamente e validamente contestato. In assenza di argomenti critici puntuali, la decisione della Corte d’appello di confermare l’aggravante, basandosi sulla vicinanza temporale e sulla tipologia del reato precedente, risulta pienamente legittima.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso, giudicato inammissibile poiché non ha tenuto conto del fatto che la sintesi della motivazione d’appello era giustificata dalla genericità dell’impugnazione stessa. La presenza di un precedente penale per spaccio, valorizzato dai giudici di merito come esperienza antecedente significativa, è stata ritenuta una base solida per confermare la recidiva infraquinquiennale. Il ricorso non ha saputo scalfire questa ricostruzione, limitandosi a contestare la forma senza entrare nel merito della questione giuridica.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza, per ogni difensore, di strutturare i motivi di ricorso in modo analitico e specifico, evitando richieste generiche che impediscono alla Corte di esaminare il caso nel merito.
Cosa succede se si contesta la recidiva in modo generico?
Se la contestazione della recidiva non è supportata da motivazioni specifiche, il giudice non è obbligato a fornire una spiegazione dettagliata e il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
Quando viene applicata la recidiva infraquinquiennale?
Viene applicata quando un soggetto commette un nuovo reato entro cinque anni da una precedente condanna, indicando una maggiore pericolosità sociale che giustifica un aumento di pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8355 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8355 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME NOME, nato a FOGGIA il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la efficace sussistenza della recidiva infraquinquiennale, per come argomentata in grado di appello sulla base dell’apprezzamento del precedente penale recente (per quanto non specifico), non tiene conto che la sintesi contratta, ma efficace, della motivazione si giustifica in ragione della natura meramente assertiva del motivo di appello speso in tema di recidiva, con il quale si chiedeva semplicemente (senza argomentarne il perchØ) di escluderla;
che l’aspecificità di questo motivo di gravame non comportava alcun onere motivazionale sul punto a carico della Corte, poichŁ la sua sostanziale inammissibilità precludeva l’effetto devolutivo;
che la Corte d’appello barese ha respinto la generica richiesta di escludere la recidiva valorizzando il precedente per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), e quindi valorizzando tale esperienza anteatta in relazione al fatto per cui si procede;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2574/2026
CC – 17/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO