Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni difensive depositate dall’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania ha confermato, con l’aumento di pena per la recidiva infraquinquennale, la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi dieci
di reclusione, così diminuita per il rito, in relazione al reato di evasione (art. 38 cod. pen.), commesso il 23 febbraio 2018 quando, senza giustificato motivo, si allontanava dal luogo di arresti domiciliari lo stesso giorno di applicazione della misura
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pro pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrent denuncia:
2.1.violazione COGNOME di COGNOME legge COGNOME per COGNOME erronea COGNOME applicazione COGNOME della COGNOME recidiva infraquinquennale non sussistendone i presupposti sostanziali di maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere e, in particolare, valorizzando sia una condanna per reato consumato il 30 gennaio 2016, il cui titolo di condanna è divenuto irrevocabile dopo il fatto per cui si procede, nonché altra condanna per il reato di evasione commessa il 21 settembre 2017 per la quale era stata pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., peraltro irrevocabile in data successiva al reato per cui si procede e, pertanto, inidonea a giustificare l’aumento di pena per la recidiva;
2.2. omessa motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo stato valutato alcun elemento positivo fra quelli allegati dalla difesa.
Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta, quanto ai presupposti di contestazione della recidiva, con la sentenza impugnata che ha richiamato altre pregresse condanne (per furto del 20 novembre 2015 e del 14 maggio 2015), oltre a quelle che, secondo la ricostruzione difensiva, sono divenute irrevocabili in data successiva alla commissione del fatto per cui si procede. In ogni caso, tali condanne sono state correttamente valorizzate per inferirne la “maggiore pericolosità” che giustifica, al momento della condanna, l’aumento di pena per la recidiva infraquinquennale.
E’ infondato anche il motivo sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche poiché, diversamente dai presupposto di legittimità di applicazione della recidiva, ai fini della valutazione della capacità a delinquere, i
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giudice può esaminare e, ritenere rilevanti, anche condanne per fatti successivi, aspetto che, nel caso in esame, ha giustificato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Consegue al rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrented pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 marzo 2024
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