Recidiva: inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il tema della Recidiva e della sua incidenza sulla punibilità è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Spesso si tenta di impugnare le sentenze di merito sperando in una valutazione più mite, ma senza offrire argomenti critici validi. In questo caso, la Suprema Corte ha ribadito che la contestazione della Recidiva deve essere specifica e deve confrontarsi direttamente con le motivazioni espresse dai giudici nei gradi precedenti.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, e la mancata esclusione dell’aggravante della Recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la gravità dell’episodio e la personalità del reo.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura generica delle doglianze. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi già esposte in appello, senza attaccare i punti specifici della sentenza impugnata. La Cassazione ha chiarito che il ricorso di legittimità non può essere una semplice ripetizione dei motivi di appello, ma deve contenere una critica puntuale alla logica del provvedimento contestato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla valutazione della pericolosità sociale. Riguardo alla Recidiva, i giudici hanno rilevato che la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione esaustiva e dettagliata. La biografia criminale del ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere, rendendo il nuovo reato non un fatto isolato, ma l’espressione di un accrescimento della pericolosità. Tale quadro clinico-giuridico è stato ritenuto del tutto incompatibile sia con l’esclusione della Recidiva sia con l’applicazione della particolare tenuità del fatto, che richiede invece un’offesa minima e una condotta non abituale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione confermano un orientamento rigoroso: la Recidiva non è un mero automatismo, ma quando il giudice di merito ne motiva l’applicazione basandosi su precedenti penali significativi, il sindacato di legittimità è limitato. Il ricorso è stato dunque rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza delle tesi sostenute.
Quando un ricorso sulla recidiva è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le argomentazioni dell’appello senza contestare specificamente le motivazioni del giudice sulla pericolosità sociale.
Cosa si intende per biografia criminale nella valutazione del reo?
Si riferisce all’analisi dei precedenti penali e della condotta passata, utilizzata per determinare se il soggetto ha una propensione costante a delinquere.
La recidiva impedisce sempre la particolare tenuità del fatto?
Non sempre, ma una recidiva che indica abitualità o un aumento della pericolosità sociale è generalmente incompatibile con il riconoscimento della tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40167 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40167 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la p impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l’esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia crimina ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosit incompatibile con l’esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente