Recidiva e reato di evasione: i limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione della recidiva rappresenta uno dei punti più delicati nel calcolo della pena, specialmente in reati come l’evasione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la contestazione di questa aggravante debba essere supportata da motivi specifici e puntuali, pena l’inammissibilità del ricorso.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello, focalizzando il proprio malcontento sulla mancata disapplicazione della recidiva. Tuttavia, l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso rilevando un vizio fondamentale: l’aspecificità dei motivi. In ambito penale, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice di merito. È necessario che il ricorrente individui con precisione i passaggi logici o giuridici ritenuti errati e proponga una critica argomentata che si confronti direttamente con il testo della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva motivato l’applicazione della recidiva con argomentazioni lineari e coerenti. Il ricorrente, limitandosi a una contestazione superficiale, non è riuscito a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza territoriale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che il provvedimento impugnato era connotato da una logica rigorosa nel confermare la recidiva. Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la sostanza delle argomentazioni espresse dai giudici di secondo grado, rendendo il ricorso inidoneo a produrre un riesame della questione. La mancanza di un confronto critico diretto con la sentenza di appello determina, per legge, l’inammissibilità del gravame, poiché la Cassazione non può sostituirsi al ricorrente nell’individuazione dei possibili vizi di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della pena e della recidiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso precisi e aderenti alle risultanze processuali.
Perché un ricorso sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono aspecifici, ovvero se non contestano in modo puntuale e logico le argomentazioni fornite dal giudice nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per Cassazione respinto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Cosa si intende per aspecificità dei motivi di ricorso?
Si verifica quando il ricorrente non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza di appello, limitandosi a critiche generiche o ripetitive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39938 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della recid – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui nella sostanza il ricorrente non confronta (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023