Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LANGHIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.3.2023 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarata colpevole reato di furto.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difens di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, co disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per non avere valutato quanto esplicitato dalla difesa nelle conclusioni rassegnate per iscritto in cui in particolare messo in evidenza l’esito positivo del procedimento di affidamento in prov servizi sociali concesso all’imputata in relazione a diverse condanne e tra queste la senten citata dal Tribunale di Parma a pagina cinque della sua pronuncia, allegando per di p un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna e un provvedimento di cumulo, e si era per altro verso rappresentato che la COGNOME fosse persona oramai completamene reintegrata nel tessuto sociale. La Corte di appello ha dato atto delle conclusioni perve via P.e.c. ma nulla ha detto in relazione agli argomenti che la difesa aveva speso con esse.
2.2.Col secondo motivo lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, in particolare la mancata considerazione, a tal fine, di quanto evidenziato dalla difesa in or all’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali inerente al procediment sentenza è divenuta definitiva il 23.6.2013. La Corte di appello non ha tenuto conto cambiamento di vita dell’imputata la quale oggi è completamente integrata nel tessuto sociale. Si sottolinea la rilevanza della questione perché senza la recidiva qualificata i sarebbe prescri-tto; si lamenta inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti di all’art. 62 n -. 4cod. pen. negate sempre a causa dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell’imputata.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso contro-deducend rilievi del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, ha già avuto modo di affermare questa Corte che /in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore del disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibil alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, converti modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti ef esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l’interp gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004 – 01; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensor dell’imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formui’ate nell’atto di appel che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto auto valutabile ai fini dell’esame dell’impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile al nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazion sentenza della memoria di parte); laddove, pur a voler ritenere che la memoria inviata d ricorrente, rivestisse il carattere proprio delle conclusioni rassegnate per iscritto, nondimeno rilevare come, nel caso di specie, di esse abbia dato atto la Corte di appello n corpo della sentenza.
Sicchè non ricorre la nullità eccepita in ricorso. Ed invero, come parimenti ha già a modo di osservare questa Corte, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, è la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PE con la conseguente omessa valutazione delle stesse, ad integrare un’ipotesi di nulli generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen quanto l’intervento dell’imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazi attiva e cosciente al processo.
E nel caso di specie, avendo la Corte di appello dato atto della presentazione de conclusioni, a rigore non si può neppure affermare che non abbia considerato il lo contenuto e l’abbia ritenuto implicitamente recessivo rispetto agli argomenti spesi n motivazione.
In realtà, la censura, come prospettata col primo motivo senza agganci al concreto, innanzitutto generica. Nulla di specifico si argomenta, infatti, in ordine alla ri dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale prospettata nelle conclus argomento, e dei provvedimenti allegati (un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza d Bologna del 10.2.2022 riguardante l’estinzione della multa per esito positi dell’affidamento in prova al servizio sociale e un provvedimento di cumulo del 25.7.2016 rispetto alla decisione assunta dalla Corte di appello sulla base dei numerosi preceden penali risultanti a carico dell’imputata, limitandosi, per altro verso, alla prospettazione di un cambiamento intervenuto nel modo di vivere dell’imputata che si afferma perfettamente reintegrata, oramai, nel tessuto sociale.
1.2. Solo col secondo motivo si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, da un iato, e, dall’altro, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c. attenuanti generiche; laddove, ai fini della recidiva, non potrebbe comunque assumere rilievo un mutamento di vita che )secondo la stessa generica prospettazione difensiva sarebbe quanto meno in parte successivo alla commissione del fatto oggetto del presente procedimento.
In ogni caso, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, che ha forni risposte esaurienti in ordine alle ragioni per le quali non potesse essere esclusa la reci né per altro verso essere riconosciute le indicate attenuanti, non si può affermare che n siano stati considerati gli ulteriori elementi che la difesa avrebbe rappresentato memoria conclusiva, ritenuti evidentemente recessivi o privi di rilievo; trattandosi pe di aspetti dei quali, neppure in appello, si era evidenziata la specifica rilevanza.
Ed invero, la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base d un articolato ragionamento che ha posto in evidenza non solo come fossero numerosi i precedenti per reati contro il patrimonio commessi dall’imputata prima del furto argomento, ma anche le caratteristiche che avevano connotato il modus operandi dell’imputata rispetto al caso di specie: ella non aveva esitato ad approfittare gentilezza concessale dalla persona offesa nell’offrirle un passaggio a casa p impossessarsi dell’iphone che la persona offesa aveva lasciato a vista nel vano portaoggett dopo aver digitato il pin alla presenza della COGNOME (che una volta impossessatasi cellulare lo aveva venduto dicendo che era di una collega di lavoro che aveva bisogno d denaro). Indi, la Corte di appello ha concluso che i precedenti penali anche specifici (ben condanne per reati contro il patrimonio) e le modalità della condotta dovessero ritene espressive di particolare capacità a delinquere e pericolosità sociale, in tal modo esplicit proprio quella valutazione che secondo i parametri dettati da questa Corte il giudice de effettuare in sede di applicazione della recidiva (recidiva che era stata già supportat adeguata motivazione nella sentenza di primo grado) .
1.2.1.La Corte di appello riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dell’attenua del danno di particolare tenuità ha, parimenti, già espresso congrua ed adeguata motivazione, evidenziando non solo i numerosi precedenti penali risultanti a caric dell’imputata – numerosità che rimane pure al netto dell’unico caso di esito positi dell’affidamento in prova ai servizi sociali specificamente individuabile – ma anche l’ass di effettivi elementi positivi suscettibili di valorizzazione ai fini prospettati (r buona sostanza, nella sua insindacabile discrezionalità, che il corposo pregresso criminal dell’imputata non risultava compensato da segnali positivi rispetto all’episodio in quest quali avrebbero potuto essere il risarcimento del danno o l’assunziDne di un atteggiamento più collaborativo), oltre il fatto che la COGNOME aveva continuato a clelinquere anche d commissione del reato oggetto del presente procedimento; e quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ha in particolare posto in evidenza come il danno non potesse rite affatto tenue tenuto conto del valore dell’iphone 5 pari a a 780 euro e dell’ulteriore ril danno che ne era derivato alla persona offesa a causa della perdita di tutti i contat lavoro che la stessa aveva salvato sul cellulare, a cui era conseguita anche la perdita clienti.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/1/2024.