Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5737 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5737 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 500/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui: CODICE_FISCALE) nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui, reiterando una censura già dedotta in appello, si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’omessa esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, poichØ, come emerge da pag. 6 della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno congruamente motivato l’applicazione della suddetta aggravante, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena, oltre che manifestamente infondato, risulta anche aspecifico, essendo privo di un’indicazione puntuale degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta e non connotato da un effettivo confronto con quanto stabilito dai giudici di appello (pag. 6 della impugnata sentenza), i quali, confermando la determinazione della pena in misura inferiore al minimo edittale (mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa), hanno sottolineato come il giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto di cui all’art. 133 cod. pen.;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che formulato in termini alquanto generici, risulta manifestamente infondato, in quanto, nello svolgere la valutazione in ordine ai presupposti per l’applicabilità delle suddette diminuenti, rimessa alla sua discrezionalità e non censurabile in questa sede, se sorretta, come nel caso di specie, da congrua e non illogica motivazione, il giudice di merito non Ł tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo così porre a base del diniego anche i soli precedenti penali di cui risulta gravato l’imputato (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME