Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1617 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 7/3/2022 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di condanna dell’imputato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, riconoscendo la sussistenza della recidiva semplice e negando le attenuanti generiche, ritenendo tuttavia di poter rimodulare il trattamento sanzionatorio
riducendo la pena inflitta.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ed alla mancata concessione delle generiche.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare il precedente dal quale l’imputato è gravato, senza vagliare se la commissione del nuovo reato sia effettiva manifestazione di una maggiore capacità a delinquere.
In relazione alle attenuanti generiche, invece, ritiene la difesa che la Corte di appello ha valorizzato il semplice fatto che l’imputato abbia dato una versione dei fatti diversa rispetto a quella accertata, omettendo di valutare il comportamento corretto serbato fin dalle prime fasi dell’arresto, nonché la condotta processuale e le condizioni di vita.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto concerne il riconoscimento della recidiva, si ritiene che la Corte di appello abbia fornito una motivazione ampiamente adeguata, evidenziando non solo l’esistenza di un precedente specifico, ma anche numerosi precedenti di polizia giudicati “sintomatici di una insensibilità alle leggi e ai provvedimenti dell’autorità” e, soprattutto, ritenendo che la condotta costituisse una ulteriore dimostrazione della propensione a commettere reati.
Si tratta di una motivazione che, sia pur sintetica, dà atto di una valutazione che non si è limitata al mero riscontro dell’esistenza di una precedente condanna e, quindi, del requisito formale per ritenere sussistente la recidiva, ma ha anche valutato la connessione con la condanna pregressa, ritenendo che i fatti in giudizio fossero espressione di una obiettiva propensione a delinquere.
Parimenti inammissibile è la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rispetto alle quali la Corte di appello ha dato atto che non vi erano elementi di positiva valutazione, idonei a giustificare l’applicazione dell’attenuante. GLYPH L’ulteriore considerazione concernente l’aver negato, quanto meno in parte, gli addebiti, fornendo una versione dei fatti chiaramente volta a ridimensionare l’accaduto, non costituisce il motivo unico per cui le generiche sono state negate, bensì rappresenta solo una ulteriore considerazione che, unita alla
complessiva gravità del fatto, ha fatto propendere per l’esclusione delle generiche.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente