Recidiva Guida Senza Patente: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso in Cassazione, specialmente in casi di recidiva guida senza patente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista, confermando la decisione dei giudici di merito e mettendo in luce la distinzione fondamentale tra la valutazione dei fatti e il controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato dalla Corte d’Appello per aver guidato un veicolo senza la necessaria patente. La condanna era aggravata dalla contestazione della recidiva nel biennio. Era stato infatti accertato che la stessa persona era già stata sanzionata per la medesima infrazione meno di due anni prima, con un provvedimento che era diventato definitivo in quanto non era stato oggetto di opposizione presso il Prefetto o il Giudice di Pace.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e la sussistenza della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e la Recidiva Guida Senza Patente
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici supremi hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente non erano ammissibili in quella sede. Tali censure, infatti, riguardavano:
* La ricostruzione e la valutazione dei fatti.
* L’apprezzamento del materiale probatorio.
* Il trattamento sanzionatorio.
Questi aspetti sono di esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), il quale, nel caso specifico, aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di illogicità manifeste. La Corte d’Appello aveva basato il suo ragionamento su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili.
La Conferma della Recidiva
La Cassazione ha inoltre confermato la corretta valutazione dei giudici di merito riguardo alla sussistenza della recidiva guida senza patente. Era stato accertato in modo insindacabile che l’imputato era già stato sanzionato in data 24.06.2019 per lo stesso reato e che tale atto era diventato definitivo. Questo fatto storico, non più contestabile, costituiva il presupposto legale per la contestazione della recidiva nel biennio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche sollevate non denunciavano una violazione di legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Questo tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è precluso nel giudizio di legittimità.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logicamente coerente e completa, spiegando in modo esauriente perché l’imputato fosse responsabile e perché la recidiva fosse applicabile. Poiché non sono emerse ragioni per un esonero, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce alcuni concetti fondamentali per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale. Primo, la distinzione tra giudizio di merito e di legittimità è invalicabile: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove. Secondo, la recidiva per guida senza patente scatta automaticamente quando una sanzione precedente per lo stesso illecito diventa definitiva e l’infrazione viene commessa nuovamente entro due anni. Terzo, la mancata opposizione a una sanzione amministrativa la rende definitiva, consolidando il presupposto per future contestazioni di recidiva. Infine, un ricorso in Cassazione infondato o basato su motivi non consentiti comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, argomenti che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità.
Cosa significa ‘recidiva nel biennio’ in questo caso specifico?
Significa che l’imputato aveva già ricevuto una sanzione per guida senza patente, divenuta definitiva perché non impugnata. Avendo commesso la stessa violazione una seconda volta entro i due anni successivi, è scattata la contestazione della recidiva, che comporta un trattamento sanzionatorio più severo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 731 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 731 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenent censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, c ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della recidiva nel biennio, avendo insindacabilmente accertato che l’imputato era già stato sanzionato in data 24.6.2019 per avere circolato senza la patente di guida e che tale atto non era stato opposto con ricorso dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, divenendo pertanto pienamente definitivo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il Consigl’ GLYPH estensore
Il Préidnte