Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25 giugno 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Napoli in ordine al reato di cui a ll’art . 116 CdS commesso in Quarto l ‘1 luglio 2021.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio, è non consentito in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva e che nel caso in esame la precedente violazione era tale. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la
recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch’essi devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa. È evidente infatti che, «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Ne consegue che la reiterazione dell’illecito depenalizzato – su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all’art. 116, comma 15, cod.. strada – si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che non fosse formulabile una prognosi di non recidivanza in ragione dei precedenti penali: a tale motivazione il ricorrente ha obiettato sussistere contraddittorietà fra tale valutazione e quella relativa alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, in realtà inesistente, posto che si tratta di due giudizi fondati su parametri del tutto differenti: il primo attiene alla prognos i di futura astensione dai reati, il secondo attiene ai parametri indicati nell’art. 133 cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è non consentito in quanto attinente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran
lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto congrua la pena di mesi 4 di arresto giustificando, in maniera non illogica, lo scostamento dal minimo in ragione della capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali a suo carico per gravi delitti contro il patrimonio e per contravvenzioni di guida senza patente.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME