Recidiva Guida Senza Patente: Non Serve una Condanna Penale Precedente
La questione della recidiva guida senza patente è un tema di grande attualità che solleva dubbi interpretativi. Quando una violazione amministrativa si trasforma in un reato penale? È necessaria una precedente sentenza di condanna per configurare la recidiva nel biennio? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 12526 del 2024, offre un chiarimento fondamentale, stabilendo che un accertamento amministrativo divenuto definitivo è sufficiente a far scattare il reato.
Il Caso in Esame: Dalla Violazione Amministrativa al Processo Penale
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte d’Appello per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada. La difesa del conducente presentava ricorso in Cassazione, basando la sua argomentazione su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, mancava il presupposto fondamentale della recidiva, ovvero una precedente sentenza di condanna o un accertamento definitivo per la stessa violazione.
La Tesi Difensiva: L’Assenza di una Precedente Condanna
Il nucleo dell’argomentazione difensiva poggiava sull’idea che, per poter parlare di “recidiva” in senso penalistico, fosse indispensabile l’esistenza di un precedente giudicato penale. In assenza di una condanna passata in giudicato per guida senza patente, secondo il ricorrente, non si poteva configurare il più grave reato contestato, ma si sarebbe dovuti rimanere nell’ambito della sanzione amministrativa.
La Decisione della Cassazione sulla recidiva guida senza patente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo infondato e privo di confronto con le argomentazioni già esposte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la corte territoriale avesse già fornito una motivazione logica e coerente con la normativa vigente.
Le Motivazioni
Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione del concetto di “recidiva nel biennio” dopo la depenalizzazione del reato di guida senza patente. La Cassazione chiarisce che non è più richiesta una precedente sentenza di condanna. A seguito della trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo, il presupposto per la recidiva è mutato. Oggi, per integrare il reato, è sufficiente che vi sia un precedente accertamento della violazione amministrativa divenuto definitivo. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente verificato che la precedente violazione era divenuta definitiva. L’automobilista, infatti, non aveva proposto opposizione al verbale ricevuto, e la relativa sanzione era stata iscritta a ruolo, come risultava dagli atti. Questa definitività dell’accertamento amministrativo è l’elemento che fa scattare il biennio e che, in caso di nuova violazione, trasforma la condotta in reato. La Corte ha quindi rigettato la tesi difensiva, confermando che il ragionamento dei giudici d’appello era pienamente corretto. Di conseguenza, essendo il ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. La recidiva guida senza patente non dipende più dall’esistenza di un precedente penale, ma dalla definitività di una sanzione amministrativa. Gli automobilisti devono essere consapevoli che la mancata opposizione a un verbale per guida senza patente lo rende definitivo e costituisce il presupposto per una futura incriminazione penale in caso di reiterazione della condotta entro due anni. La decisione serve da monito: ignorare una multa per guida senza patente ha conseguenze ben più gravi di un semplice esborso economico, potendo aprire le porte a un procedimento penale.
Per la recidiva guida senza patente è necessaria una precedente condanna penale?
No, secondo l’ordinanza della Cassazione, a seguito della depenalizzazione del reato, è sufficiente un precedente accertamento definitivo della violazione amministrativa per configurare la recidiva nel biennio.
Quando un accertamento di violazione amministrativa diventa ‘definitivo’?
L’accertamento diventa definitivo quando non viene presentata opposizione nei termini di legge contro il verbale di contestazione. In tal caso, la sanzione viene iscritta a ruolo, acquisendo carattere di definitività.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione non si confronta con le motivazioni della sentenza precedente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge richiede che l’atto di impugnazione contenga una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte dal giudice del grado precedente; in sua assenza, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Palermo in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio).
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce vio zione di legge e difetto di motivazione, lamentando la mancanza del presuppost della recidiva nel biennio atteso che non era intervenuta nessuna sentenza di danna o accertamento definitivo per tale titolo.
Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussis dei presupposti di cui all’art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo glietta e altro, Rv. 273678).
Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, ha del tutto logicamente motivato sulla ricorrenza del biennio, non r tando richiesta una precedente sentenza di condanna ma, a seguito della depenali zazione del reato in parola la ricorrenza di un accertamento della violazione ammi strativa divenuto definitivo, e, sul punto i giudici del merito hanno motivato ricorrenza della definitività di tale accertamento, atteso che, in mancanza di opposizione, la sanzione amministrativa era stata iscritta al ruolo, come da nota PG in
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. Pen. non visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento d spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente