Recidiva guida senza patente: il biennio parte dall’accertamento definitivo
La recidiva guida senza patente è una questione che presenta importanti risvolti pratici e legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale per determinare quando questa condotta cessa di essere un semplice illecito amministrativo per diventare un vero e proprio reato. La Corte ha chiarito che il termine di due anni, il cosiddetto ‘biennio’, non inizia a decorrere dal giorno della prima violazione, ma dal momento in cui l’accertamento di essa diventa definitivo. Approfondiamo questa decisione per capirne le implicazioni.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di guida senza patente, commesso in maniera reiterata. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: a suo dire, la seconda violazione era avvenuta oltre il biennio prescritto dalla legge per poter configurare la recidiva. Sostanzialmente, egli contestava il calcolo del periodo temporale che trasforma un illecito amministrativo in un reato.
La Questione Giuridica: Il Calcolo del Biennio nella Recidiva
La normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) ha trasformato la guida senza patente da reato a illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria. Tuttavia, la legge prevede un’eccezione importante: se la stessa violazione viene commessa una seconda volta nell’arco di due anni (la cosiddetta recidiva guida senza patente), la condotta torna ad avere rilevanza penale.
Il nodo centrale del ricorso era proprio questo: da quando inizia a decorrere il biennio? Dalla data della prima multa o da un momento successivo? L’interpretazione di questa tempistica è fondamentale per stabilire la natura, amministrativa o penale, della seconda infrazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le sentenze di condanna precedenti e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una multa di 3.000 euro. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e pacifico.
Le Motivazioni
Nella sua motivazione, la Corte ha spiegato in modo inequivocabile che, ai fini dell’integrazione della recidiva, non è sufficiente la semplice contestazione del primo illecito. È necessario, invece, che tale illecito sia stato oggetto di un “accertamento definitivo”. Questo significa che la prima sanzione deve essere diventata inoppugnabile, ad esempio perché sono decorsi i 60 giorni per presentare ricorso senza che sia stata fatta opposizione.
Di conseguenza, il biennio inizia a decorrere non dal giorno della prima infrazione, ma dal giorno in cui l’accertamento di quella infrazione è divenuto definitivo. Nel caso specifico, anche se la prima violazione era avvenuta in un momento apparentemente lontano, la sua definitività si era realizzata in una data che, sommata ai due anni, rendeva la seconda violazione pienamente ricadente nel periodo di recidiva. Pertanto, la contestazione penale era corretta.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un principio di diritto con importanti conseguenze pratiche. Chi viene sanzionato per guida senza patente deve essere consapevole che il ‘periodo di osservazione’ di due anni non inizia immediatamente. Il conteggio parte solo dopo che la prima sanzione è diventata definitiva (solitamente 60 giorni dopo la notifica, se non si paga né si fa ricorso). Questo sposta in avanti il termine del biennio, aumentando il rischio che una seconda violazione possa integrare un reato. La decisione serve come monito sulla necessità di regolarizzare la propria posizione di guida e sull’importanza di comprendere appieno le tempistiche legali per evitare conseguenze penali ben più gravi di una sanzione amministrativa.
Quando la guida senza patente da illecito amministrativo diventa reato?
La guida senza patente diventa reato quando la stessa violazione viene ripetuta entro un periodo di due anni (recidiva nel biennio) dalla prima infrazione.
Da quale momento si calcola il biennio per la recidiva nella guida senza patente?
Il biennio non si calcola dalla data della prima infrazione, ma dal momento in cui l’accertamento di quella prima violazione è diventato definitivo, ovvero non più impugnabile (ad esempio, decorsi 60 giorni dalla contestazione senza ricorso).
Cosa deve dimostrare l’accusa per contestare il reato di guida senza patente per recidiva?
L’accusa (il pubblico ministero) ha l’onere di dimostrare che la prima violazione amministrativa sia stata oggetto di un accertamento definitivo. La sola contestazione di un primo illecito non è sufficiente a configurare il reato in caso di seconda violazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 23 maggio 2023, ha confermato la pronunzi di condanna emessa a suo carico in data 1 giugno 2021 dal Tribunale di Marsala, i relazione al reato di cui all’art. 116, co. 15 e 17 C.d.S.
Il ricorso si compone di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in r zione all’affermazione di penale responsabilità, in ragione del fatto che la nuova testazione di guida senza patente sarebbe avvenuta in un arco temporale eccedent il biennio prescritto dalla norma.
Il ricorso risulta inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneut in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimi ricorrente, seppur dia atto di conoscere tale consolidata giurisprudenza di qu Corte, si discosta dall’ormai pacifico indirizzo secondo cui “In tema di guida s patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è suff che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necess che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è rato il pubblico ministero.” (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (d 08/11/2023) Rv. 285318 – 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implicitamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al moment in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione am nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova c testazione per cui è processo, laddove la definitività dell’accertamento si realiz il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bi rispetto al nuovo illecito.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Co Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2024