Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9560 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, fatto commesso il 29/11/2018.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’accertamento della recidiva nel biennio, richiedendo, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata, avendo la Corte di merito puntualizzato in sentenza che la violazione dell’art. 116 cod. strada riguardante il fatto di cui al presente giudizio, occorso nella data di cui sopra, è stata preceduta da altra violazione, risalente al 13/4/2018, definitivamente accertata, costituendo tale circostanza valido presupposto per la ricorrenza della recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707 in cui si è affermato il principio, ribadito in tutte le successive pronunce, in base al quale l’art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15 Cod. strada – penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio” – ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio).
Considerato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza del motivo proposto, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso il decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il PrEjsiente