Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il 09/11/1998
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 13 aprile 2022, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. (con recidiva nel biennio).
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell’ipotesi aggravata di recidiva nel biennio e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione ‘della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area del depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).
In tal senso il “nuovo” reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definit dall’autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione (Sez. 4, n. 22162 del 03/05/2022, Disha, non massimata).
La Corte si è posta in linea con tale orientamento, avendo correttamente rilevato che dal certificato penale in atti emergeva che nei confronti dell’imputato era stata già pronunciata una sentenza definitiva di condanna per analogo reato, accertato in data 14 aprile 2019, e un decreto di archiviazione per analoga condotta, emesso ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. L’accertata abitualità della condotta impedisce altresì l’invocato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen e dei benefici di legge. Invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità del causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla su cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole
anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.): cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che il sindacato Ai legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o d ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata stata correttamente giustificata e la richiesta di revoca della confisca del mezzo non appare supportata da alcun elemento che attesti l’appartenenza dello stesso ad un terzo estraneo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.