Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4168 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATINA il 18/09/1974
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15.4.2024 la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale in data 22.4.2022 aveva dichiarato COGNOME NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 116, comma 15, secondo periodo e comma 17, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110 e per l’effetto lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1000 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all’art. 2, comma 2 cod.pen., per intervenuta depenalizzazione del reato ascritto.
Si assume che, a seguito della novella legislativa di cui al d.lgs. del 15.1.2016 n. 8, il fatto di reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. non assume più rilevanza penale ad eccezione dell’ipotesi in cui ricorra la recidiva nel biennio. Nella specie detta recidiva non risulta contestata all’imputato come emerge sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello. Ed inoltre ai fini della integrazione della recidiva nel biennio non é sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma é necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, circostanza della cui dimostrazione é onerato il pubblico ministero.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato · conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso è inammissibile.
Premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la recidiva nel biennio, va rilevato che se è vero che in tema di guida senza patente, per l’integrazione di detta recidiva, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo (Sez. 4 , n. 44905 de/ 12/10/2023, Rv. 285318 ) alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero, va, tuttavia, rilevato che detta questione non ha formato
oggetto di motivo di appello con la conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod.proc.pen.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11.12.2024