Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 615 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 615 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 23 maggio 2023, che aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, per aver condotto il ciclomotore Piaggio Ape 50 targato TARGA_VEICOLO senza essere munito della corrispondente patente di guida perché mai conseguita, con la recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di 1 mese arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
L’imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, al trattamento sanzionatorio e all’omessa applicazione dell’art.131 bis cod.pen..
3. Il ricorso è manifestamente infondato
La Corte territoriale ha infatti logicamente rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti emergeva con certezza che il verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 18.09.2020, relativo all’analoga violazione amministrativa, era divenuto definitivo, come attestato dall’annotazione dei Carabinieri del 24.10.2021, i quali riferivano l’assenza di pagamenti o ricorsi e l’avvenuto invio alla Prefettura di Palermo per iscrizione a ruolo con missiva del 13.04.2021.
La Corte ha correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, la recidiva di cui all’art. 116, comma 15, Cod. Strada risulta integrata quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.
Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, NOME, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del
13/07/2022, Passalacqua, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 2024 Sez. 7, Ordinanza n. 24220 del 2024).
Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti infondato.
La Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego del beneficio evidenziando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, il quale era gravato da precedenti penali ed era già stato sanzionato per analoga condotta.
La decisione si pone nell’alveo della giurisprudenza consolidata secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positiyo, potendosi il giudice del merito limitare a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
In ordine al trattamento sanzionatorio, va premesso che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena base sia stata calcolata dai giudici di merito in misura inferiore alla media edittale, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punto.
Il terzo motivo, con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è anch’esso inammissibile.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi su cui si fonda il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in conformità all’orientamento che verte sul dettato normativo dell’istituto, che preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede è per sua struttura a condotte reiterate, ricordando come questa Corte di legittimità abbia affermato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Cod, strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost,, sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025
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