Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40843 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna alla pena ritenuta di giustizia di NOME COGNOME in ordine al reato di cui 116, comma 15 e 17, d.lgs. 10 aprile 1992 n. 285, per avere guidato un’autovettur sprovvisto di patente di guida (revocatagli) con recidiva nel biennio, in Milano il 22 2018.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato / a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’ 116 d.lgs n. 285/1992, per essere stata riconosiuta la recidiva nel biennio. Il difensore che difetterebbe la prova della definitività della precedente sanzione amministrativa irro a seguito dell’accertamento del 23 novembre 2017 e che la Corte di Appello si sarebbe limitata a ribadire tale definitività, pur in assenza di riscontri.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha present conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
4.11 ricorso deve essere dichiarto inammissibile.
5.11 reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, n stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattis autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 10/05/2017, Rv. 270882). L’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, a proposito della fattisp contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art.116, comma 15 Cod. strad., penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, prevede che per recidiva è da intend reiterazione dell’illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretata nel senso ch i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal preced giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purch definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 – 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01). Nel caso in esame la Corte, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, ha dato atto della intervenuta irrevocabilità della san amministrativa emergente dal verbale di contestazione della Polizia Locale di Milano del 2 novembre 2017 (riportata nella Comunicazione notizia di reato del 5 novembre 2018). Del resto, la definitività dell’illecito amministrativo deriva dalle scansioni temporali pre l’impugnazione e dal decorso del relativo termine perentorio di attivazione. Nella senten dunque, si afferma che l’addebito della recidiva è fondato su un . illecito amministrativo accertato con provvedimento amministrativo esecutivo, mentre il ricorso, nel lamentare l mancata verifica di tale definitività, pecca per difetto di specificità.
6.All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore de RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende