Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1532 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1532 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale il Fraggi524, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto e C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale a suo carico, nonché al requisito della recidiva nel biennio; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione a trattamento sanzionatorio, e, nello specifico, al motivo di appello in cui chiedeva l concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente rilevato la sussistenza del fatto di reato, ritenendo provata la responsabilità penale dell’imputato. Indipendentemente dalla formale contestazione di cui all’art. 116 CdS, la circostanza inequivocabile che l’imputato circolasse privo di patente perché mai conseguita non solo non è smentita neppure dal ricorrente, ma emerge plasticamente COGNOME dalla specifica annotazione contenuta nel verbale del 21 agosto 2020, allegato al ricorso. Sussiste pertanto il comportamento sanzionato dalla norma penale ( porsi alla guida senza patente) con la recidiva nel biennio, posto che l’imputato era già stato fermato e contravvenzionato in data 6 giugno 2019 per guida senza la prescritta patente di guida. La decisione della Corte territoriale è in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimi secondo cui, in tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio e quindi escludere la depenalizzazione, è sufficiente allegare elementi positivi in tal senso. Essi, unitamente alla mancanza di prove contrarie fornite dalla difesa, conducono alla dimostrazione della recidiva (cfr. Sez. 7, ordinanza n.30502 del 10/07/2024, Rv. 286879).
Quanto al secondo motivo, va rilevato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, c modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini d concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME Rv. 260610 COGNOME – COGNOME 01, COGNOME cfr. COGNOME anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). La Corte territoriale, facen corretta applicazione del principio, ha rilevato l’assenza di elementi positivi valori a tal fine, anche in considerazione del disvalore della condotta, avendo l’impu circolato su un mezzo privo dei documenti assicurativi.
COGNOME Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.