Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 803 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 803 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7.6.2023 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (fatto accertato in Casagiove il 12.4.2022).
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’erronea applicazione dell’art. 116 C.d.S., come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2016 con correlato vizio motivazionale.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell’art. 131 bis cod.pen. ed il correlato vizio motivazionale.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti sono invero riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Con riguardo alla prima censura, la Corte di merito, oltre a dare atto di quanto riferito dal teste di COGNOME.COGNOMENOME, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell’accertamento, è sufficiente l’acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa)(Sez. 4,n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732).
Nella specie, l’imputato risulta gravato da una ulteriore e medesima contestazione accertata con sentenza passata in giudicato e rientrante nel biennio.
In ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod.pen., deve rilevarsi che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada,
nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
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