Recidiva Guida Senza Patente: Quando la Multa Diventa Reato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in tema di recidiva guida senza patente. La decisione chiarisce che per trasformare una violazione amministrativa in un reato non è necessaria una precedente condanna del giudice, ma è sufficiente che il primo illecito sia stato accertato in via definitiva, anche attraverso un semplice verbale non impugnato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in Appello per il reato di guida senza patente, commesso con la specifica aggravante della recidiva nel biennio. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo la definitività della prima violazione, che faceva scattare la recidiva.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una determinazione della pena ritenuta eccessiva.
L’imputato sosteneva, in pratica, che la prima violazione non potesse essere considerata ‘definitiva’ ai fini della contestazione del reato, ma la sua tesi non ha trovato accoglimento.
La Recidiva Guida Senza Patente e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. La decisione si basa su argomentazioni chiare e consolidate in giurisprudenza.
La Natura della Recidiva
Il punto centrale della questione riguarda la recidiva guida senza patente. La legge stabilisce che la guida senza patente è un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria. Tuttavia, se la stessa violazione viene commessa nuovamente entro due anni, l’illecito si trasforma in un reato, con conseguenze penali ben più gravi.
La Corte ha specificato che, ai fini della configurazione del reato, la ‘recidiva’ si realizza non solo in presenza di una precedente sentenza penale di condanna irrevocabile, ma anche quando la prima violazione amministrativa sia stata ‘definitivamente accertata’. Questo avviene, ad esempio, quando il verbale di contestazione non viene impugnato nei termini di legge, diventando così definitivo e non più contestabile.
Nel caso specifico, era emerso che il verbale della prima infrazione era divenuto definitivo, senza che la difesa avesse mai fornito prove di un’eventuale impugnazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha definito le censure ‘del tutto generiche’. I giudici di merito avevano già ampiamente motivato la loro decisione di non concedere le attenuanti generiche, basandosi su elementi concreti:
* I numerosi precedenti penali dell’imputato.
* Una personalità giudicata ‘incline a delinquere’.
* Una pena detentiva comunque significativamente lontana dal massimo previsto e una pena pecuniaria vicina al minimo.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso non ha saputo contrapporre argomenti validi, limitandosi a una critica generica.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un’interpretazione consolidata dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada, come integrato dal D.Lgs. n. 8 del 2016. La norma, nel prevedere la rilevanza penale della ‘recidiva nel biennio’, intende sanzionare più aspramente chi persevera in una condotta pericolosa. La Corte ha richiamato precedenti specifici (come la sentenza n. 27504 del 2017) per sottolineare che l’accertamento definitivo della violazione amministrativa è sufficiente a integrare il presupposto della recidiva. Attendere una condanna penale renderebbe la norma meno efficace e non rispetterebbe la sua finalità preventiva. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ribadisce che la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è logica, coerente e basata su elementi fattuali concreti (i precedenti penali).
le conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Chi viene sanzionato per guida senza patente deve essere consapevole che la mancata impugnazione del verbale nei termini di legge consolida definitivamente la violazione. Una seconda infrazione commessa nei due anni successivi non comporterà più solo una multa, ma l’avvio di un procedimento penale. La sentenza conferma che la soglia per passare dall’illecito amministrativo a quello penale è più bassa di quanto si possa pensare: non serve essere stati condannati in un’aula di tribunale, basta aver lasciato che una multa diventasse definitiva. Pertanto, è fondamentale prestare la massima attenzione alla gestione dei verbali di infrazione per evitare conseguenze penali severe.
Quando la guida senza patente diventa un reato?
La guida senza patente diventa un reato quando la stessa violazione viene commessa una seconda volta entro un periodo di due anni dalla prima (recidiva nel biennio).
Per configurare la recidiva è necessaria una precedente condanna penale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che la precedente violazione amministrativa sia stata accertata in modo definitivo, ad esempio tramite un verbale non impugnato nei termini di legge.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche al ricorrente?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei suoi plurimi precedenti penali e di una personalità ritenuta incline a delinquere, come motivato dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato quella del Tribunale della stessa sede di condanna del già menzioNOME per il reato di cui all’art. 116 codice strada (in Giarre il 26/09/2018, con la recidiva nel biennio, come da accertamento del 13/6/2018). Con il primo motivo si è denunciato vizio di motivazione in riferimento all’affermata irrevocabilità della violazione, risalente al 13 giugn 2018, contestata nel capo di imputazione. Con il secondo motivo, si denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, quanto alla recidiva avendo la Corte d’appello dato conto della definitività del verbale di accertamento della precedente violazione amministrativa, non risultando alcun atto d’impugnazione nel termine di legge, né allegazioni difensive in contrario, essendo ciò emerso dalla nota n. 103/49-208 redatta il 21.12.2021, (sul punto, sez. 4, n. 27504 del 26/472017, P., Rv. 270707-01, in cui si è precisato che l’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell’integrare la fattispec contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15 Cod. strad. – penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio” – ha stabilito che l recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 27220901).
Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, le censure sono del tutto generiche e difettano del necessario confronto con quanto argomentato dai giudici territoriali (plurimi precedenti penali, personalità incline a delinquere, pena detentiva significativamente lontana dal massimo e pena pecuniaria prossima al minimo).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.