Recidiva Guida Senza Patente: La Cassazione Chiarisce Quando Scatta il Reato
La questione della recidiva guida senza patente è un tema di grande attualità, soprattutto dopo la depenalizzazione del reato avvenuta nel 2016. Sebbene la prima violazione sia oggi un semplice illecito amministrativo, la sua ripetizione nel biennio fa riemergere la rilevanza penale della condotta. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: quale condizione è necessaria affinché la seconda violazione integri il reato? Vediamo nel dettaglio l’analisi del caso.
I Fatti del Caso in Esame
Un automobilista veniva condannato dal Tribunale per il reato di guida senza patente. La vicenda trae origine da un controllo effettuato nell’ottobre 2020, quando l’uomo, alla guida di un’utilitaria, rimaneva coinvolto in un incidente stradale. Durante gli accertamenti, le forze dell’ordine scoprivano non solo che il conducente era sprovvisto del documento di guida, ma anche che meno di due anni prima, nel settembre 2019, gli era già stata contestata la stessa infrazione.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo che mancasse l’elemento costitutivo della recidiva, presupposto indispensabile per la configurazione del reato. A suo dire, non era sufficiente la semplice contestazione precedente per far scattare la responsabilità penale.
La Recidiva Guida Senza Patente e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione del Tribunale, stabilendo che nel caso specifico sussistevano tutti gli elementi per considerare la condotta un reato e non un semplice illecito amministrativo. La chiave di volta della decisione risiede nella distinzione tra la ‘mera contestazione’ della prima violazione e il suo ‘definitivo accertamento’.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito un principio giuridico consolidato e di fondamentale importanza pratica. Per integrare la recidiva guida senza patente e, quindi, per far sì che la seconda violazione nel biennio assuma rilevanza penale, non basta che la prima infrazione sia stata semplicemente contestata. È indispensabile che tale illecito sia stato definitivamente accertato.
Cosa significa? Significa che la sanzione amministrativa relativa alla prima violazione non deve essere più impugnabile. Questo si verifica, ad esempio, quando il trasgressore non presenta ricorso contro il verbale nei termini previsti dalla legge. In tal modo, l’accertamento dell’illecito diventa definitivo e costituisce il presupposto giuridico per la recidiva.
Nel caso analizzato, i giudici hanno verificato che la violazione del settembre 2019 era stata definitivamente accertata, poiché l’interessato non aveva proposto alcuna impugnazione. Di conseguenza, quando è stato fermato una seconda volta nell’ottobre 2020 (quindi entro il biennio), la sua condotta ha correttamente integrato la fattispecie di reato prevista dalla normativa sulla depenalizzazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza della Cassazione offre un importante monito. Chi viene sanzionato per guida senza patente non deve sottovalutare le conseguenze di una seconda violazione. La prima sanzione, se non contestata, diventa definitiva e apre la strada a conseguenze penali in caso di reiterazione del comportamento entro i due anni successivi. Non pagare la multa o non presentare ricorso equivale a un’accettazione dell’addebito, che consolida l’illecito e lo rende un precedente valido ai fini della recidiva penale. Pertanto, è fondamentale comprendere che la depenalizzazione ha trasformato la prima violazione in un illecito amministrativo, ma ha mantenuto una ‘spada di Damocle’ penale per chi si dimostra recidivo.
Quando la guida senza patente, dopo la depenalizzazione, torna ad essere un reato?
La guida senza patente diventa un reato quando la stessa violazione viene commessa una seconda volta entro un periodo di due anni dalla prima.
È sufficiente una semplice multa per guida senza patente per far scattare la recidiva penale in caso di una seconda violazione?
No, non è sufficiente la mera contestazione (la multa). Secondo la Corte di Cassazione, è necessario che il primo illecito amministrativo sia stato ‘definitivamente accertato’.
Cosa significa che il primo illecito deve essere ‘definitivamente accertato’?
Significa che la sanzione amministrativa per la prima violazione non è più soggetta a impugnazione, ad esempio perché il trasgressore non ha presentato ricorso nei termini di legge. L’accertamento diventa così incontestabile e costituisce il presupposto per la recidiva penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTO TORRES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.5ini NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari in data 29.9.2022 che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida senza patente.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge assumendo che nella specie difetta l’elemento costitutivo della recidiva nel biennio
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4 n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318).
Ebbene il giudice di merito ha dato conto con motivazione puntuale ed esaustiva che l’odierno imputato veniva fermato il giorno 8 ottobre 2020 da militari della Compagnia RAGIONE_SOCIALE Torres in quanto coinvolto alla guida dell’autovettura Renault Clio in un incidente stradale. Nel frangente i militari constatavano altresì che in data 9 settembre 2019 al Sini era già stata contestata la guida senza patente e che tale illecito depenalizzato era stato definitivamente accertato non essendo stato presentato alcun ricorso.
3.11 ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024