Recidiva Guida Senza Patente: Quando una Multa si Trasforma in Reato?
La guida senza patente, depenalizzata nel 2016, non è sempre e solo un illecito amministrativo. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9553/2024, torna a fare chiarezza su un punto cruciale: la recidiva guida senza patente. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato, spiegando come una precedente violazione, anche se solo amministrativa, possa costituire il presupposto per far scattare la sanzione penale in caso di reiterazione della condotta. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista condannato nei primi due gradi di giudizio per plurime violazioni dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada, commesse in un breve arco temporale nel 2020. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza d’appello:
1. Un’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non sussistessero i presupposti per la recidiva guida senza patente.
2. Una motivazione carente in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’imputato, infatti, era già stato sanzionato per la stessa infrazione nel 2018, ma tale violazione si era definita in via amministrativa. Il punto centrale del ricorso era se tale precedente potesse fondare la recidiva penalmente rilevante per le successive violazioni.
L’Analisi della Corte sulla Recidiva Guida Senza Patente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo entrambe le doglianze. Sul primo punto, quello più rilevante, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato. La normativa che ha depenalizzato la guida senza patente (D.Lgs. n. 8/2016) ha trasformato l’illecito in amministrativo, ma ha previsto un’eccezione di natura penale “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”.
La Cassazione chiarisce che il termine “recidiva” in questo contesto ha un’accezione ampia. Non si riferisce solo a una precedente condanna penale irrevocabile, ma include anche una precedente violazione amministrativa che sia stata accertata in modo definitivo. Nel caso di specie, la violazione del 2018, per la quale erano decorsi i termini per l’impugnazione, costituiva un valido presupposto per considerare le successive condotte del 2020 come reato. Pertanto, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la legge, riconoscendo la sussistenza del reato di recidiva guida senza patente.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza costante, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva a favore della concessione delle attenuanti. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti preponderanti per giustificare la decisione.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato il diniego facendo riferimento alla “negativa personalità dell’imputato” e alla “gravità dei fatti”, desunta dalla “ripetitività delle condotte trasgressive”. Questa motivazione è stata considerata del tutto adeguata e immune da censure.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa non erano in grado di scalfire la correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata. La qualificazione del fatto come reato di recidiva guida senza patente era corretta, in quanto fondata su un precedente illecito amministrativo divenuto definitivo nel biennio. Allo stesso modo, la valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti era stata motivata in modo congruo, basandosi su elementi concreti come la personalità del reo e la serialità del suo comportamento illecito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la prima violazione per guida senza patente può risolversi con una sanzione amministrativa, ma la seconda nel giro di due anni fa scattare il procedimento penale. L’elemento chiave è che il presupposto della recidiva non è necessariamente una sentenza di condanna, ma anche un verbale di accertamento non opposto nei termini di legge. Gli automobilisti devono essere consapevoli che la reiterazione di questa condotta comporta conseguenze significativamente più gravi, trasformando una “semplice” multa in un vero e proprio reato, con tutte le implicazioni che ne derivano, inclusa l’iscrizione nel casellario giudiziale.
Quando la guida senza patente diventa un reato penale?
La guida senza patente diventa un reato quando la violazione viene commessa una seconda volta nell’arco di due anni (recidiva nel biennio) da una precedente violazione per la stessa infrazione.
Una multa per guida senza patente può contare come precedente per la recidiva penale?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la recidiva penalmente rilevante non si configura solo in caso di precedente condanna penale, ma anche quando risulta una precedente violazione amministrativa accertata in via definitiva nel biennio.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche a causa della negativa personalità dell’imputato e della gravità dei fatti, dimostrata dalla ripetitività delle violazioni commesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
OFtDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni dell’art. 116, comma 15, cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto; 2. Omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata, avendo la Corte di merito puntualizzato in sentenza che le violazioni dell’art. 116 cod. strada riguardanti i fatti di cui al presen giudizio, occorsi in data 22.3.2020, 21.7.202Ci e 29.9.2020, sono state precedute da una violazione accertata in data 4.9.2018 (per la quale risultano decorsi i termini per la definizione in via amministrativa o per la proposizione del ricorso) e da altra violazione accertata in data 21.7.2020 (annotata quale precedente penale), costituendo tali circostanze valido presupposto per la ricorrenza della recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, sentenza n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707 in cui si è affermato il principio, ribadito in tutte le successive pronunce, in bas al quale l’art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15 Cod. strada – penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio” – ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alla negativa personalità dell’imputato ed alla gravità dei fatti in ragione della ripetitività delle condo trasgressive; ritenuto che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 febbraio 2024