Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato a MARSALA il 21/06/1978
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con unico motivo violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. In particolare, il ricorrente fa presente di non avere mai contestato la defini tività della precedente sanzione amministrativa che ha costituito il presupposto per poter affermarsi la recidiva nel biennio, ma, piuttosto, che, in assenza di una contestazione amministrativa, la nuova violazione del 6 ottobre 2020 non potesse integrare il reato in contestazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e d correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Il ricorrente precisa in ricorso che non pone in dubbio la definitività del precedente accertamento del 19.10.2019 di cui, peraltro, il provvedimento impugnato dà conto a pag. 2, rilevando come la contestazione amministrativa in questione non fu mai oblata, né impugnata, tanto che l’odierno ricorrente è stato deferito per analoghe contravvenzioni commesse il 9/6/2020 e il 29/9/2020.
In ricorso si contesta che possa sussistere il reato in assenza di una contestazione in via amministrativa della nuova violazione del 6/10/2020, ma si tratta di una prospettazione in palese contrasto con il dato normativo.
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R.G.
La noma di cui all’imputazione punisce con la sanzione penale, infatti, in una situazione di recidiva nel biennio che il ricorrente non contesta, “chiunque conduce
veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida”, senza che vi sia alcun rilievo per la contestuale elevazione o meno di una contestazione in INDIRIZZO
ministrativa.
Ciò che rileva, in altri termini, è la prova del fatto storico che un soggetto per il quale sia stata già definitivamente accertata, in sede penale o amministrativa,
una precedente violazione per guida senza patente, sia nuovamente sorpreso alla guida senza il relativo titolo abilitativo.
E, come rileva la sentenza impugnata, non vi è dubbio che ciò sia accaduto:
«nessun dubbio sussiste in ordine alla certa identificazione dell’imputato quale soggetto che, alla guida il motociclo targato TARGA_VEICOLO è stato riconosciuto dagli
agenti operanti senza alcuna ombra di dubbio. Sul punto, invero, nell’annotazione di P.G. in atti, i verbalizzanti hanno evidenziato che il COGNOME era stato loro ric
nosciuto in quanto non solo noto i militari e transitante dal senso opposto di marcia rispetto a quello ove era posizionata l’autoradio, ma anche in ragione del fatto che
il predetto, sicuro di non potere essere raggiunto, aveva, in segno di scherno, azionato più volte il clacson del motociclo, alzato la mano in segno di saluto e proceduto ad allontanarsi a forte velocità» (pag. 2).
Peraltro, la sentenza di primo grado aveva chiarito a pag. 3 della propria motivazione che nello specifico non fu possibile la contestazione in via amministrativa perché il conducente del motociclo, ben identificato, si diede alla fuga e pertanto sarebbe occorso un “irragionevole inseguimento”’.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/05/2025