Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/01/1983
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 6 giugno 2023, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 116, comma 17, cod. strada;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 4 sentenza ricorsa): la Corte territoriale, infatti, ha osservato come la prova della precedente violazione è stata ricavata sia dal verbale amministrativo prodotto in atti, sia dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria, in ordine al definitività dell’accertamento, in tal modo escludendosi qualsiasi violazione del diritto di difesa, solo genericamente prospettata dal ricorrente;
ritenuto che, in tema di guida senza patente, per recidiva nel biennio deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01);
rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812 -01);
ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
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sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale), rimanendo tutti gli altri disattesi superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01);
rilevato, infine, quanto al dedotto vizio di motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, che è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata (p. 5) ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche (la pessima biografia penale), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito idoneo ad evidenziare gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno determinato la decisione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
re estensore GLYPH
Il Presidente