Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ARZANO il 16/08/1966
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 22.11.2024, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Salerno, che condannava COGNOME Antonio alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, per essersi posto alla guida di un’autovettura in assenza di patente di guida in quanto revocata, con recidiva nel biennio.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, ai sensi dell’art.60 comma 1, lettere b) e d), cod.proc.pen..
Il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285/1992, nonché mancata assunzione di una prova decisiva.
In particolare, censura l’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME il qua avrebbe deduttivamente ritenuto che la precedente violazione del 18.03.2022 fosse definitivamente accertata per il solo fatto della sua annotazione in banca dati.
Il ricorrente contesta inoltre che la Corte territoriale abbia omesso di valut adeguatamente la sentenza del Tribunale di Avellino, prodotta dalla difesa, dalla quale risulterebbe l’assoluzione dell’imputato per i fatti del 18.03.2022.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha correttamente applicato il principio, più volte ribadito da quest Corte, secondo cui, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stat respinta (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridi ha ritenuto raggiunta la prova della recidiva nel biennio valorizzando l’attendibile deposizio del teste COGNOME il quale ha chiarito che la precedente violazione del 18.03.2022 era stata registrata in banca dati come accertamento definitivo, ed escludendo rilevanza all’assoluzione dell’imputato in sede penale per il medesimo fatto, posto che tale assoluzione è stata pronunciata “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e non ha inciso sulla sussistenza dell’illecito amministrativo, che costituisce presupposto necessario e sufficiente pe la configurabilità della recidiva.
In tal modo, la Corte d’Appello ha dato adeguatamente conto della propria valutazione in ordine alla definitività dell’accertamento amministrativo relativo alla violazione del 18.03.202
Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione d materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente