Recidiva guida senza patente: basta la parola del verbalizzante?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la prova della recidiva guida senza patente. Quando la seconda violazione nel biennio fa scattare il reato? E come deve essere provata la prima infrazione? La Suprema Corte fornisce chiarimenti essenziali, confermando che per dimostrare la recidiva non è necessaria la prova documentale della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova, come la testimonianza dell’agente accertatore.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese che in secondo grado dalla Corte d’appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada. Tale norma punisce chiunque, dopo essere stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, commette la stessa violazione nell’arco di due anni.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo all’esecutività della precedente violazione amministrativa. In altre parole, secondo la difesa, non era stato provato in modo certo e definitivo che la prima multa fosse diventata inoppugnabile, requisito indispensabile per poter configurare la recidiva e, quindi, il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva Guida Senza Patente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo presentato come una semplice riproposizione di censure già correttamente esaminate e respinte nei gradi di merito, oltre a considerarlo generico e aspecifico.
La decisione si fonda su un orientamento ormai consolidato della stessa Corte di legittimità. Viene ribadito con forza che, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è indispensabile produrre un’attestazione documentale che certifichi la definitività dell’accertamento precedente.
Le Motivazioni: Il Principio del ‘Minimo di Prova’
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘minimo di prova’. Per la Corte, per integrare il reato di recidiva guida senza patente, è sufficiente un quadro probatorio minimo che attesti la precedente infrazione. Questo ‘minimo’ può consistere in vari elementi, tra cui:
* L’allegazione del verbale della prima contestazione.
* La dimostrazione dell’invio del ruolo per la riscossione della sanzione.
* La testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che ha effettuato l’accertamento.
Questo insieme di prove è considerato sufficiente, soprattutto se unito alla ‘mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari’. In sostanza, l’onere di dimostrare di aver pagato la multa (oblazione) o di averla impugnata si sposta sull’imputato.
Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva correttamente basato la sua decisione sulla deposizione dell’agente verbalizzante, il quale aveva riferito che la precedente contestazione, risalente al 21 agosto 2019, non risultava né pagata né impugnata. Tale testimonianza è stata ritenuta prova sufficiente per configurare la recidiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione giurisprudenziale pragmatica e rigorosa in materia di guida senza patente. Le implicazioni pratiche sono significative: per l’accusa, diventa più agevole dimostrare il presupposto della recidiva, non essendo costretta a complesse ricerche documentali sulla definitività di ogni singola multa. Per i cittadini, invece, emerge l’importanza di conservare diligentemente la documentazione che attesti il pagamento o l’impugnazione di una sanzione amministrativa. In un eventuale processo per recidiva, la semplice testimonianza di un agente può essere sufficiente a fondare una condanna, se non si è in grado di fornire una prova contraria.
Per configurare il reato di guida senza patente per recidiva, è necessaria la prova documentale che la prima multa sia definitiva?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività della precedente violazione. È sufficiente un ‘minimo di prova’.
Cosa intende la Corte per ‘minimo di prova’ per dimostrare la recidiva?
Per ‘minimo di prova’ si intende un elemento probatorio sufficiente, che può consistere, ad esempio, nell’allegazione del verbale di contestazione, nella dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo della sanzione, o anche nella sola testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, specialmente se l’imputato non fornisce prove contrarie.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è ritenuto inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116 , co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio.
L’impugnazione è inammissibile. Il motivo è reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico.
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo
sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria .
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha richiamato la deposizione del verbalizzante il quale ha riferito che la precedente contestazione del 21 agosto 2019 elevata nei confronti del ricorrente non risulta né oblata né impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME