Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONDRAGONE il 17/09/1963
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 luglio 2022, con cui De Martino NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4500,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. commesso il 7 marzo 2020.
Il COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, con riferimento alla mancata prova della recidiva nel biennio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività dell pregressa violazione amministrativa (Sez. 7 – n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno richiamato la nota dei CC di Mondragone dalla quale risultava la irrogazione della sanzione amministrativa per guida senza patente del 19 gennaio 2019, che non risultava impugnata ed era quindi divenuta definitiva.
Relativamente alla seconda censura, va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952
del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha rit sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sen numerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessio delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice pre considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti de comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valut (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). La Corte di appello, con motivazione rispettosa dei suindicati principi, non ha concess circostanze attenuanti generiche alla luce della negativa personalità dell’impu emergente dai precedenti penali a suo carico.
NOME Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – no ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa del ammende.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.