Recidiva Guida Senza Patente: Per la Cassazione Basta la Prova Minima
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sulla recidiva guida senza patente: per dimostrare che un conducente ha commesso la stessa infrazione entro due anni, non è necessaria una prova documentale complessa. Basta un ‘minimo di prova’ per far scattare il reato. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da una conducente contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sua condanna per il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada. La particolarità di questa norma è che la guida senza patente, di per sé un illecito amministrativo, diventa un reato penale se l’autore commette la stessa violazione nell’arco di un biennio (la cosiddetta recidiva nel biennio).
La difesa della ricorrente contestava proprio questo aspetto: sosteneva che non fosse stata fornita una prova adeguata della definitività della precedente violazione amministrativa, un requisito che, a suo dire, era indispensabile per configurare la recidiva e, di conseguenza, il reato.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla Prova della Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte in secondo grado, oltre che generico e aspecifico. Nel farlo, ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio come si prova la recidiva guida senza patente. Secondo gli Ermellini, non è necessario produrre un’attestazione formale che certifichi la definitività dell’accertamento precedente. È invece sufficiente fornire un ‘minimo di prova’ che attesti la violazione passata, a cui si deve aggiungere la mancata allegazione di elementi contrari da parte dell’imputato.
Cosa si intende per ‘Minimo di Prova’?
La Corte elenca alcuni esempi pratici di cosa possa costituire questa prova minima:
* L’allegazione del verbale di contestazione della precedente infrazione.
* La dimostrazione dell’invio della pratica per l’iscrizione a ruolo (procedura per la riscossione coattiva della multa non pagata).
* La testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che ha accertato la prima violazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su una nota della Polizia Stradale. Questo documento attestava che, per la precedente contestazione, non era stato presentato alcun ricorso né era stato effettuato alcun pagamento, né dalla conducente né dal proprietario del veicolo. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che la sanzione era diventata definitiva, facendo scattare la recidiva.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di bilanciare il diritto di difesa con l’efficienza del sistema giudiziario. Richiedere una prova documentale formale e complessa per ogni caso di recidiva amministrativa appesantirebbe inutilmente i procedimenti. L’orientamento della Cassazione sposta, in un certo senso, l’onere della prova: una volta che l’accusa fornisce elementi sufficienti a suggerire la recidiva (come il mancato pagamento o la mancata impugnazione), spetta all’imputato dimostrare il contrario, ad esempio provando di aver pagato la multa o di aver fatto ricorso.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un indirizzo giurisprudenziale chiaro e pragmatico. Per i cittadini, il messaggio è inequivocabile: ignorare una multa per guida senza patente può avere conseguenze molto serie. La seconda violazione in due anni non comporterà semplicemente un’altra sanzione amministrativa, ma un vero e proprio procedimento penale. La decisione sottolinea che il sistema giudiziario considera sufficienti prove semplici e fattuali, come una nota di una forza di polizia, per stabilire la recidiva, rendendo più difficile per i trasgressori seriali sfuggire alle conseguenze penali delle proprie azioni.
Che tipo di prova è necessaria per dimostrare la recidiva nella guida senza patente?
Secondo la Corte di Cassazione, non è necessaria una prova documentale formale della definitività della precedente violazione. È sufficiente un ‘minimo di prova’, come il verbale di contestazione, la testimonianza di un agente, o una nota della Polizia che attesti il mancato pagamento e la mancata impugnazione della sanzione precedente.
Una nota della Polstrada è sufficiente a provare la recidiva?
Sì. Nel caso esaminato, una nota della Polizia Stradale che confermava l’assenza di ricorsi o pagamenti per la violazione precedente è stata considerata una prova sufficiente dalla Corte d’Appello e convalidata dalla Cassazione per stabilire la recidiva.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 23/05/1984
.tvverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio.
L’impugnazione è inammissibile in quanto reiterativa delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è, inoltre, generico e aspecifico.
E’ costante l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell’agente di p.g. .
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha richiamato la nota della Poistrada da cui risulta che, avverso la contestazione elevata in precedenza non era stato presentato ricorso né era stato effettuato alcun pagamento né dalla ricorrente né dal proprietario dell’autovettura alla guida della quale la ricorrente si trovava.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025
INDIRIZZO.
La Pr sidente ,