Recidiva Guida Senza Patente: Come si Dimostra la Precedente Violazione?
La recidiva guida senza patente è una questione delicata che trasforma un illecito amministrativo in un vero e proprio reato. Ma come si prova in tribunale che l’imputato aveva già commesso la stessa violazione in passato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che non sono necessari documenti formali, potendo bastare la testimonianza di un agente. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada a causa della reiterazione della guida senza patente nel biennio. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi e venti giorni di arresto.
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando un punto fondamentale: la prova della violazione precedente. Secondo la difesa, non era stata fornita una prova adeguata della definitività del primo accertamento, elemento indispensabile per configurare la recidiva e, di conseguenza, il reato.
La Prova della Recidiva Guida Senza Patente
Il motivo del ricorso è stato giudicato manifestamente infondato dalla Suprema Corte. I giudici di merito avevano infatti basato la prova della definitività del precedente illecito sulle dichiarazioni di un testimone della polizia giudiziaria. Quest’ultimo aveva confermato in dibattimento che l’imputato non aveva mai pagato la sanzione in misura ridotta (oblazione) né aveva mai presentato ricorso contro il primo verbale.
Questa testimonianza è stata ritenuta sufficiente per dimostrare che l’accertamento amministrativo era diventato definitivo, facendo scattare la condizione per la contestazione del reato di recidiva guida senza patente.
I Principi Giuridici Stabiliti dalla Corte
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio giuridico ormai consolidato (ius receptum). Per dimostrare la recidiva nel biennio, non è indispensabile produrre un’attestazione documentale che certifichi la definitività della precedente violazione. È invece sufficiente un “minimo di prova”, che può consistere in:
– L’allegazione del verbale di contestazione.
– La dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo della sanzione.
– La testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che ha effettuato l’accertamento.
A fronte di tali elementi, spetta al ricorrente fornire prove contrarie per dimostrare, ad esempio, di aver pagato la multa o di aver impugnato il verbale. In assenza di una tale allegazione difensiva, la prova offerta dall’accusa è considerata pienamente valida.
Inoltre, la Corte ha respinto anche la censura relativa all’uso di informazioni provenienti dall’archivio SDI (Sistema di Indagine), chiarendo che non si tratta di una fonte anonima, ma di dati circostanziati relativi a un’attività verificabile svolta dai carabinieri, la cui veridicità non era stata contestata nel merito.
Le motivazioni
La decisione si fonda su un principio di ragionevolezza e di economia processuale. Richiedere una prova documentale formale per ogni precedente illecito amministrativo appesantirebbe inutilmente il procedimento penale. La Corte ritiene che la testimonianza di un pubblico ufficiale, unita alla mancata contestazione da parte dell’imputato, costituisca un quadro probatorio sufficientemente solido. La definitività dell’accertamento amministrativo, infatti, deriva proprio dall’inerzia del trasgressore, che non ha utilizzato gli strumenti a sua disposizione (pagamento o ricorso) per contestare la prima violazione. Di conseguenza, la sua colpevolezza per il primo illecito si presume consolidata, aprendo la strada alla contestazione penale per la recidiva.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale pragmatico e consolidato. Per l’accusa, è sufficiente fornire un principio di prova della precedente violazione per contestare la recidiva guida senza patente. L’onere di dimostrare il contrario si sposta sull’imputato, che deve attivarsi per provare di aver estinto o contestato il precedente verbale. Per i cittadini, ciò significa che ignorare una multa per guida senza patente può avere conseguenze ben più gravi di una semplice sanzione pecuniaria, trasformandosi, in caso di reiterazione, in un vero e proprio reato.
Per la recidiva guida senza patente è necessario un certificato che attesti la violazione precedente?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessaria un’attestazione documentale formale per provare la definitività del pregresso illecito amministrativo.
Come può essere provata la precedente violazione per la recidiva?
Può essere provata con un minimo di prova, come la testimonianza di un agente di polizia giudiziaria, l’allegazione del verbale di contestazione o la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo della sanzione.
L’imputato può contestare la prova della recidiva?
Sì, ma per farlo deve allegare elementi contrari. In assenza di una contestazione supportata da prove, la testimonianza di un agente è ritenuta sufficiente per dimostrare la precedente violazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/04/1987
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 2024 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 10 gennaio 2024, ha rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 20 di arresto, avendolo ritenuto responsabile, per quanto di interesse, del reato di cui all’art. 116 cod. strada (capo B);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla prova della precedente violazione, è manifestamente infondato: nella specie i giudici di merito hanno ricavato la prova della definitività dell’accertamento dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria, poiché l’imputato non lo aveva mai oblato né aveva mai presentato ricorso (p. 3 sentenza ricorsa);
ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.);
considerato, quanto alla violazione dell’art. 10 legge n. 121/1981, dedotta per la prima volta in questa sede, che tale disposizione mira a garantire che nel processo penale abbiano ingresso solo informazioni certe provenienti da personale identificato e non già da fonti anonime; nel caso di specie, risulta acquisito agli atti del processo che nell’archivio SDI erano stata inserite le risultanze dell’attività svolta dai carabinie in luoghi e tempi certi e verificabili, e pertanto non si tratta di fonte anonima, ma d un dato circostanziato relativo ad un’attività di cui non vi è ragione di dubitare, salvo nel caso in cui siano ipotizzabili la falsità o l’errore, che, tuttavia il ricorrente no nemmeno prospettato (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 22637 del 27/04/2022, Marigliano, non mass.);
rilevato che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
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