Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della d’Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva non avendo l’accusa provato la definitività dell’accertamento della violazione amminis
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Come già recentemente ribadito da questa Corte, con argomentazioni che si ripor (Sez. 7 – n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 – 01), è vero che per l’integra recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad es dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera c dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente acc 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318; Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedo Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). E’ anche v che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non è indi produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecit è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di c dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del persona una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), accompagnato d allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di ave un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che n respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, B non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbo massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua massimata). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale avendo correttamente rilevato che, alla luce dell’epoca remota del precedente v accertamento e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell’interessato era stata ritualmente contestata. Tale carenza, peraltro, è chiaramente indicativa del del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato dell dell’accertamento. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se
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del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consiglie e estensore GLYPH
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